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La garanzia per vizi del bene venduto, la disciplina e le azioni esperibili nelle vendite a catena

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Inquadramento normativo: Artt. 1490-1495 c.c.; D.Lgs. n. 206/2005

Vendita e vizi del bene: Il venditore deve garantire che il bene venduto sia esente da vizi che impediscono a tale bene di essere idoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscono il valore. La clausola che esclude o limita tale garanzia, è nulla se il venditore è in mala fede e ha taciuto all'acquirente i vizi della cosa.

Azioni del compratore non consumatore: In caso di vizi del bene venduto, il compratore diverso dal consumatore (ossia qualora abbia acquistato la cosa nell'esercizio della sua professione), «può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto di vendita o la riduzione del prezzo. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo».

Termini entro cui denunziare il vizio e entro cui proporre l'azione giudiziale: Affinché possa far valere la garanzia per vizi, l'acquirente non consumatore deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta, a meno che la legge o le parti non abbiano stabilito uno diverso. L'azione di risoluzione si prescrive in un anno dalla consegna. Tuttavia se l'acquirente ha agito per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato il vizio entro gli otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Compratore consumatore: Se l'acquirente ha comprato il bene al di fuori dell'esercizio della sua professione, allora rientrerà nella categoria dei consumatori.


In questi casi, se la cosa acquistata presenta un difetto di conformità, il consumatore ha diritto i) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure ii) a una riduzione adeguata del prezzo o iii) alla risoluzione del contratto. La scelta tra riparazione o sostituzione spetta all'acquirente, a meno che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. «Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

  • la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
  • la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore».

Termini entro cui denunziare il vizio e entro cui proporre l'azione giudiziale: Affinché possa far valere la garanzia per vizi, il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta. L'azione di risoluzione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna. Tuttavia se l'acquirente ha agito per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato il vizio entro due mesi dalla scoperta e prima dei 26 mesi dalla consegna.

Garanzia convenzionale: Il venditore può offrire al consumatore una garanzia convenzionale, nella quale deve specificare:

  • che l'acquirente resta titolare dei suoi diritti;
  • «in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre».

 Tale garanzia è diversa e aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta dalla legge e vincola i soggetti che la offrono (Cass. civ., n. 18610/2017).

Prova dei difetti: Con riferimento alla garanzia per vizi della cosa venduta, spetta al compratore provare i difetti, le conseguenze dannose e il nesso causale fra gli uni e le altre. Il venditore, a sua volta, deve fornire la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore. Tale prova, tuttavia, assume rilevanza solo se l'acquirente abbia preventivamente dimostrato l'inadempienza dell'alienante (Cass. civ., n. 18947/2017, richiamata da Tribunale Nuoro, sentenza del 13 agosto 2018) e la tempestiva denuncia dei difetti.

Vendita a catena e responsabilità per difetti della cosa venduta: Le vendite a catena sono quelle vendite in cui il venditore finale ha acquistato da uno intermedio che, a sua volta, ha acquistato dal produttore. In tali casi, il consumatore per il difetto del bene comprato ha diritto a due azioni:

  • «quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del venditore finale da cui ha acquistato, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del venditore finale nei confronti del venditore intermedio);
  • quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica» (cfr. Cass. 11612/05, Cass. 26514/09, richiamate da Tribunale di Latina, sentenza del 28 settembre 2018).

 

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