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La culpa in vigilando dei ministeri vigilanti

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L'art. 14 d.l. n. 98/2011 ha attribuito alla COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali ex d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 (di seguito, per semplicità, Casse), delegando a un decreto la​​ ​​disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario.

L'iter di approvazione di tale regolamento, tuttavia, non risulta ancora concluso. Conseguentemente, le Casse risultano ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, regolamentazione che, viceversa, è di livello primario e secondario per i Fondi pensione. Va anzi sottolineato che per questi ultimi la c.d. Direttiva IORP II introduce previsioni che aumentano il grado di dettaglio della disciplina, soprattutto in materia di governance, allo scopo di incrementare il livello di qualità dei processi decisionali e la capacità di monitoraggio dei rischi, attraverso la chiara e documentata attribuzione delle responsabilità e la definizione puntuale delle funzioni fondamentali nella struttura organizzativa dei Fondi. In tali termini, la forbice regolamentare tra Fondi e Casse tende ad allargarsi ulteriormente (COVIP).
All'iter di approvazione manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che io da molte lune vado richiedendo a tutti i responsabili, inutilmente.

Sia la COVIP che l'ADEEP lo denunciano da tempo. I recenti arresti dei vertici della Cassa di Previdenza degli Infermieri non possono passare inosservati, ferma ovviamente la presunzione di innocenza.
Ora le Casse di previdenza assicurano ai propri iscritti previdenza e assistenza nell'ambito dei poteri alle stesse concessi dallo Stato che rimane, attraverso i suoi Ministeri, il vigilante.
È pacifico che lo Stato è titolare del potere di vigilanza e di controllo.
Nel caso di specie lo Stato è venuto meno ad uno specifico obbligo impostogli dalla legge e cioè quello di predisporre per le Casse di previdenza il regolamento investimenti onde consentire alle stesse di operare nella legalità e secondo i criteri di prudenza conseguenti alla gestione del risparmio previdenziale.

In particolare:

il Ministero del lavoro svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1996 e al d.lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato.
Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti. Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari.

La Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e privatizzati e dei componenti.
Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi. Effettua inoltre l'analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento del proprio fine istituzionale, sono anche tenute a mantenere un'immagine positiva della propria organizzazione. L'immagine dell'amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali di ogni apparato pubblico.

La Corte dei conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici, l'immagine delle pubbliche amministrazioni, ossia «la tutela della propria identità, del buon nome, delle reputazione e redibilità, nonché l'interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari attivate» (così Corte dei Conti, Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM) (Direttiva 8/2007).

Non inviare in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione il regolamento investimenti a me pare foriero di responsabilità, dirette e indirette, molto gravi perché «vigilantibus iura succurrunt» non dormientibus.

Per contro nel settore della previdenza complementare, che è volontaria, è intervenuto recentemente il d.lgs. 13.12.2018, n. 147 che ha attuato la Direttiva Europea IORP 2 che contiene importanti novità per tutti gli operatori del settore nel quadro di quanto previsto dalla riforma comunitaria degli Enti previdenziali e professionali.

La Direttiva riguarda la governance, le funzioni indispensabili dei fondi pensione, il nuovo quadro delle regole informative, le politiche di remunerazione, il trasferimento transfrontaliero e i nuovi poteri della COVIP. 

Nel corso della tavola rotonda dei consulenti del lavoro tenutasi a Genova (vedi Il Sole 24Ore del 27.02.2019, pag. 30) «si è parlato anche del regolamento sugli investimenti ​​della Casse private (che a differenza dei fondi di previdenza complementare ne sono prive) atteso da anni e sul quale il sottosegretario Durigon ha promesso di spingere sull'acceleratore al presidente dell'ADEEP, Alberto Oliveti, e dell'ENPACL, Alessandro Visparelli. Un provvedimento che Durigon vuole snello e nel quale – secondo i rappresentanti delle Casse private – andrebbe prevista la possibilità di derogare al codice degli appalti: per discuterne Durigon ha promesso l'apertura di un tavolo comune appena conclusa la fase del decretone».

Il regolamento investimenti predisposto da anni, con il concorso di tutti gli interessati, vistato dall'ANAC e dal Consiglio di Stato è già snello e la pretesa di derogare al codice degli appalti ho ragione di ritenere sia stato il vero ostacolo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se si introdurranno delle deroghe, i Ministeri Vigilanti se ne assumeranno per intero la responsabilità.

FONTE: "DririttoeGiustizia" del 01.03.2019

 

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