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L'ordinanza sindacale non può imporre l'uso del casco sul monopattino

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Un'ordinanza sindacale non può imporre l'uso del casco ai soggetti di maggiore età che sono alla guida dei monopattini. E ciò in considerazione del fatto che il potere del Sindaco, in tali casi, verrebbe esercitato in merito a una questione non rientrante nella sua competenza, ma in quella dei dirigenti. Un'incompetenza, questa, che sarebbe ancora più evidente ove mancasse qualsiasi presupposto di urgenza che giustificherebbe l'adozione di un'ordinanza sindacale in merito (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012). s

Questo è quanto ha statuito il Tar Toscana, con sentenza n. 215 dell'8 febbraio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Le ricorrenti sono società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell'ambito cittadino e hanno impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco ha imposto l'obbligo di indossare il casco anche all'utenza maggiorenne. A loro avviso tale provvedimento è illegittimo.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del Tar

Innanzitutto i Giudici amministrativi fanno rilevare che il provvedimento impugnato incide sulle scelte che ciascun utente effettua in merito all'uso di un mezzo di trasporto urbano che richiede l'uso del casco in alternativa ad un altro che non ne richiede. Chiarito questo, il Tar continua l'esame del caso, facendo rilevare che la disciplina che è alla base del potere esercitato dal Sindaco si ricava dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992, codice della strada. In forza di queste disposizioni, rispettivamente commi 4, 1 e 9:

  • l'ente proprietario della strada può emettere dei provvedimenti che limitino la circolazione a determinate categorie di veicoli o che sanciscano divieti o obblighi temporanei o permanenti per esigenze strutturali della strada;
  • il sindaco, nei centri abitati, può adottare i suddetti provvedimenti e può stabilire delle limitazioni nella circolazione.

In punto la giurisprudenza ha chiarito che i provvedimenti che disciplinano la circolazione sulla viabilità comunale, sulla modalità di accesso alla stessa e sui relativi orari, sull'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, sui controlli e sulle sanzioni hanno natura tipicamente gestoria ed esecutiva. Questo sta a indicare che essi sono provvedimenti che appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, soprattutto quando manca qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012). Ma vi è più, secondo i Giudici amministrativi, ove fosse sussistente un presupposto di urgenza, un generico richiamo a questo nel corpo dell'ordinanza sindacale non sarebbe idoneo a qualificare la natura dell'atto come contingibile e urgente. 

In tali casi, infatti, occorrerebbe che l'urgenza trovasse riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale citata nella motivazione dell'ordinanza sindacale. A questo deve aggiungersi che:

  • a seguito delle riforme amministrative degli anni '90 che hanno segnato il passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici, il riferimento al Sindaco, che le norme su citate fanno con riguardo al potere di emanare i provvedimenti relativi alla viabilità comunale, va inteso come alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494 ; T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033);
  • solo i provvedimenti concernenti l'istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta e in caso di urgenza al Sindaco perché ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191).

E chi valuta se una situazione è di grande impatto per la collettività locale? Secondo il Tar, solo ed esclusivamente il legislatore. Ne consegue che la valutazione in questione non potrà essere effettuata caso per caso dai Giudici. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi:

  • hanno ritenuto illegittima l'ordinanza sindacale impugnata in quanto il Sindaco non aveva il potere per adottarla; non sussistevano i presupposti di urgenza che avrebbero giustificato un intervento del Sindaco;
  • hanno accolto il ricorso, annullando il provvedimento opposto. 

 

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