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L'azione revocatoria di un bene conferito in trust

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 Con la pronuncia del 29 maggio 2018, n. 13388 la Corte di Cassazione ha statuito, in materia di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene conferito in trust, che lo stato soggettivo del terzo, nel caso di atti di disposizione a titolo oneroso, è quello del beneficiario e non del trustee.

Dunque, se l'atto dispositivo è da qualificare come oneroso, il beneficiario è litisconsorte necessario.
Gli Ermellini colgono l'occasione per chiarire le peculiarità e i presupposti dell'azione revocatoria in relazione al trust, figura giuridica proveniente dai sistemi di common law.

L'essenza del trust risiede nel rapporto istituito in base al quale i beni vengono posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico. I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, pur essendo intestati al nome di costui, ed il trustee deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust.

Sono principalmente due gli effetti che connotano il trust rispetto ai beni che ne sono l'oggetto, quello di destinazione e quello segregativo (o creazione di un patrimonio separato), quest'ultimo strumentale alla realizzazione dell'interesse del beneficiario che integra, quindi, la ragione della costituzione del trust.

L'effetto dell'atto di disposizione patrimoniale è rappresentato dalla dissociazione fra intestazione dei beni a nome del trustee e titolarità dell'interesse al bene, che è quello del beneficiario e non del trustee.

Ai fini dell'azione revocatoria, l'intestazione del bene comporta la legittimazione passiva del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo. 

 La stessa Corte di Cassazione ha affermato che deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (Cass. 3 agosto 2017, n. 19376).

Ai fini dell'azione revocatoria, quest'ultima deve essere indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale, e cioè l'atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee.

"Il punto di vista non può però essere limitato al piano formale dell'atto di disposizione, ma deve essere esteso a quello sostanziale del rapporto di trust. La programmazione di interessi che caratterizza il trust non resta estranea all'azione revocatoria perchè la natura dell'atto di disposizione patrimoniale sotto il profilo della sua gratuità o onerosità dipende dal profilo dell'interesse rispetto al bene. In relazione all'elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2901, rappresentato dall'onerosità dell'atto di disposizione torna in primo piano il criterio dell'interesse che l'intestazione formale, quale punto di riferimento della dichiarazione d'inefficacia relativa dell'atto di disposizione, aveva in un primo tempo lasciato in ombra" (Cass. 29 maggio 2018 n. 13388).

Ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell'atto deve aversi riguardo al criterio dell'interesse e, dunque, al rapporto fra il disponente ed il beneficiario.

L'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee perchè l'onerosità dell'incarico affidato al trustee attiene non alle caratteristiche e, dunque, al rapporto di trust, ma all'eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità non possono non essere poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust, che è quello del beneficiario e non del trustee.

Viene così in primo piano il rapporto sottostante fra disponente e beneficiario, che potrà avere caratteristiche, fra l'altro, di un rapporto di garanzia o solutorio oppure in alternativa di soddisfazione dei bisogni della famiglia. 

 Il requisito soggettivo dell'azione revocatoria rilevante nel caso dell'atto a titolo oneroso (art. 2901, comma 1, n. 2) dovrà essere valutato in relazione al beneficiario quale titolare dell'interesse rispetto al quale emerge l'onerosità dell'atto. Negli atti a titolo gratuito, come nel caso di dotazione patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, invece, il beneficiario potrà anche non avere conoscenza dell'atto di disposizione patrimoniale. Lo stato soggettivo rilevante dal punto di vista del terzo è così quello del beneficiario e non del trustee ed acquista rilievo, come previsto dalla norma, nel caso di atto di disposizione patrimoniale nell'ambito di trust a titolo oneroso.

Dunque, il problema del litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in trust va risolto sulla base del criterio della natura dell'atto e della rilevanza dell'elemento psicologico. Se, avuto riguardo all'interesse del beneficiario, l'atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell'atto, è litisconsorte necessario. Se invece l'atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust.

In questo quadro non acquista rilievo il rapporto fra il beneficiario ed il trustee. Tale vicenda non attiene al punto di vista dei terzi (in particolare i creditori del disponente) e resta estranea agli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 2901 cod. civ., perchè non riguarda nè l'intestazione formale della proprietà, che è il profilo rilevante ai fini della circolazione del bene, nè lo stato soggettivo della parte beneficiata dallo spostamento patrimoniale. L'ambito del litisconsorzio necessario non è quindi condizionato dalla natura del rapporto fra il beneficiario ed il trustee.

 

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