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L'azione di arricchimento ingiustificato, quando e come proporla: casistica

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Inquadramento normativo: Artt. 2041 – 2042 c.c.

Azione di arricchimento ingiustificato: L'arricchimento senza giusta causa da parte di un soggetto in danno di un altro dà diritto al danneggiato, che ha conseguentemente subito una diminuizione patrimoniale, di agire in giudizio per ottenere un indennizzo nei limiti dell'arricchimento. «Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda».

Quando è possibile proporre l'azione di ingiustificato arricchimento? L'azione in questione ha carattere sussidiario, ossia essa può essere proposta:

  • quando non sussiste un'altra azione tipica esperibile dall'impoverito nei confronti dell'arricchito;
  • quando non sussiste un'azione esperibile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (Cass., n. 6355/1998; Cass., n. 11067/2003, richiamate da Cass. civ., n. 11038/2018);
  • quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta (Cass. S.U., n. 28042/2008; Cass., n. 29916/2011, richiamate da Cass. civ., n. 30614/2018).

Azione di ingiustificato arricchimento e opposizione a decreto ingiuntivo: Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento del corrispettivo di una prestazione contrattuale, l'opposto non può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento perché questa costituirebbe una pretesa nuova rispetto a quella posta a fondamento del ricorso per ingiunzione (Cass., n. 8582/2013; n. 17440/2003; Cass., n. 24949/2007, richiamate da Cass. civ., n. 27124/2018)

E ciò in considerazione del fatto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere nel procedimento monitorio, a meno che, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, non venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso escludersi il suo diritto di difendersi nei confronti della nuova o più ampia pretesa della controparte [...] (cfr. Cass., n. 22754/2013; n. 8077/2007; n. 21245/2006, richiamate da Cass. civ., n. 27124/2018).

Azione di ingiustificato arricchimento e indennità di occupazione: Nell'ipotesi di un contratto preliminare nullo, la situazione di possesso originata da tale contratto deve essere regolarizzata. Con l'ovvia conseguenza che va corrisposta al proprietario un'indennità. Tale indennità è determinata sulla base delle norme sull'indebito arricchimento, in forza delle quali «il proprietario avrebbe diritto ad un equo ristoro [...] a partire dal momento in cui ha chiesto la restituzione del bene, trasformandosi da quel momento il possesso di buona fede dello pseudo promissario acquirente, in possesso di mala fede, con la precisazione che l'indennizzo in questione, poiché ancorato all'azione generale di arricchimento senza causa, non comporterebbe alcun riconoscimento del c.d. lucro cessante non previsto per tale tipo di azione» (cfr. Cass. 18785/2005, richiamata da Cass. civ., n. 25044/2018).

Esclusione dell'ingiusto arricchimento: L'azione in questione presuppone, come sopra detto, l'arricchimento senza giusta causa di un soggetto in danno di un altro. In buona sostanza, alla base di tale azione deve sussistere l'ingiustizia della causa di tale arricchimento o addirittura la sua mancanza. 

 Ne discende che deve escludersi tale ingiustizia quando l'arricchimento «è conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale». Ciò detto, è stato ritenuto «possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (Cass. n. 11330/2009, richiamata da Cass. civ., n. 14732/2018).

Azione di arricchimento ingiustificato e diritto di abitazione: Nel caso in cui il titolare del diritto di abitazione, come ad esempio l'usufruttuario, abbia apportato delle migliorie all'immobile, egli ha diritto a richiedere la relativa indennità prevista dalla legge. Tale richiesta, tuttavia, può essere formulata solo a seguito della restituzione del bene al nudo proprietario e ciò in considerazione del fatto che in tale momento è possibile verificare se all'impoverimento del titolare del diritto di abitazione che ha sostenuto delle spese per queste migliorie corrisponda un arricchimento a favore del nudo proprietario, ed in che misura debba quantificarsi l'indennità dovuta (Cass. civ., n. 10065/2018).

Azione di arricchimento senza causa e appello: Se la sentenza di primo grado accoglie l'azione di arricchimento senza causa, senza pronunciarsi sulla domanda relativa alla sussistenza del requisito della sussidiarietà dell'azione medesima, il riesame di tale requisito è consentito al giudice d'appello anche senza uno specifico motivo di gravame (Cass. civ., n. 2046/2018).

 

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