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L'art. 67 comma 10 del Decreto Legge n. 73/2021, il cosiddetto - Sostegni-bis - sostituisce il comma 1 quater dell'art. 57-bis del Decreto Legge n. 50/2017, che era stato introdotto dall'art. 1 comma 608 della Legge n. 178/2020. Quest'ultima prevedeva il riconoscimento per il 2021 e 2022 del credito d'imposta nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, nel biennio.
Con la novella legislativa introdotta dal "Sostegni-bis" si prevede dunque Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati, quindi non solo per quelli sulla stampa, come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021, ma anche su radio e TV.
Il modificato comma 1-quater conferma che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e non dunque, sul valore incrementale, estendendo tale misura agevolativa anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Con tali disposizioni si allinea la disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo.
Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato; il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti degli "aiuti de minimis".
Ai fini della concessione del credito d'imposta continuano ad applicarsi le norme previste dal D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 e dunque, i soggetti interessati, dovranno presentare mediante l'apposito modello la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato e la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Viene inoltre disposto che per l'anno 2021 la comunicazione telematica di accesso al credito debba essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021, ferme restando le precedenti modalità. La comunicazione sarà presentata al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ma, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale.
Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022.
Un provvedimento che accompagna la ripresa, asseconda la crescita di aspettativa che stiamo vivendo e che speriamo raggiunga i livelli massimi alla fine dell'estate unitamente alla fine della crisi pandemica.
Meditate contribuenti, meditate.
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