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Interferenza illecita nella vita privata, SC: “In assenza di tende, non è reato fotografare la dirimpettaia nuda”

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Con la pronuncia n. 372 dello scorso 8 gennaio, la III sezione della Corte di Cassazione, esaminando la responsabilità penale di un uomo che aveva fotografato la sua dirimpettaia mentre usciva dalla doccia nuda, ha escluso che l'imputato fosse colpevole del reato di interferenza illecita nella vita privata giacché la "se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio".

In particolare, secondo la Corte, la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi e, nel caso di specie, non erano stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall'esterno.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo – già imputato per aver compiuto atti sessuali nei confronti di una minorenne e per essersi procurato indebitamente, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, più immagini di tre proprie dipendenti, mentre erano intente a cambiarsi d'abito all'interno dello spogliatoio di un esercizio commerciale – incolpato del reato di cui all'art. 615 bis, comma 1, c.p. per essersi procurato indebitamente video e fotografie della sua dirimpettaia, mentre era nuda e intenta a uscire dalla doccia. 

 Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arstizio affermava la responsabilità penale dell'uomo per i reati contestati; la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano che, tuttavia, riduceva la pena inflitta e, accogliendo le impugnazioni della parte civile, lo condannava a risarcire i danni sopportati dalla ragazza.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo lamentava violazione ed erronea applicazione dell'art. 615 bis c.p. e l'insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) e e), c.p.p..

In particolare, l'imputato censurava la decisione della Corte Territoriale nella parte in cui aveva ritenuto che le riprese video di una persona che si trovi nel bagno di una abitazione privata è condotta punibile ai sensi dell'art. 615 bis c.p., anche in assenza di tende alla finestra.

Secondo l'uomo, infatti, i giudici di merito non avevano considerato alcune circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'assoluzione, quali l'adiacenza tra la sua abitazione e quella della persona offesa e il comportamento della ragazza che si mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende: tali elementi, invero, avrebbero provato l'insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata.

La Cassazione condivide le difese mosse dal ricorrente.

L'art. 615 bis c.p. prevede, infatti, che sia punito chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.

 In punto di diritto gli Ermellini ricordano che, affinché la condotta descritta integri il reato è necessario che la stessa abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (e, dunque, l'abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi); tale requisito, tuttavia, da solo non è sufficiente ai fini dell'imputazione essendo, di contro, essenziale che le immagini attinenti alla vita privata siano state captate indebitamente.

L'utilizzo di tale locuzione comporta che il reato è integrato quando vi sia una necessaria connessione logica con quanto del resto più specificamente previsto dall'art. 614 c.p.: è quindi necessario che la condotta, oltre a riprendere immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in luoghi di privata dimora, avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l'autore delle riprese (Cass. Sez. 3, n. 27847 del 30/04/2015.).

Viceversa, se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio.

In relazione al caso sottoposto alla sua attenzione, la Cassazione rileva come sia pacifico, in punto di fatto, che le abitazioni dell'imputato e della persona offesa erano frontistanti e che la camera della ragazza non aveva tende alle finestre, sicché l'imputato non era tenuto ad organizzare alcun accorgimento per fotografare e filmare la persona offesa.

In virtù di tanto gli Ermellini affermano che deve escludersi la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall'esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi .

In conclusione la Cassazione ritiene che, in relazione reato di cui all'art. 615 bis c.p., il fatto non sussiste e così accoglie il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

 

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