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Interessante parere del Garante su: Accesso civico e protezione della privacy

 A seguito di richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione di un comune, il Garante ha spiegato in quali ipotesi è consentito l'accesso civico e quali sono i limiti dettati dalla tutela dei dati personali.

Ha spiegato il Garante che l'accesso civico per come disciplinato dal d. lgs. n. 33/2013 va negato tutte le volte in cui l'accesso appare fondato su motivazioni di carattere personale in quanto tale istituto è stato previsto dal nostro legislatore come accesso generalizzato funzionale unicamente a finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

I Fatti

Si era rivolto al comune in questione un cittadino che con apposita richiesta,richiedeva il rilascio di una copia autentica della documentazione attestante il pagamento di alcuni tributi da parte dei proprietari di un immobile in un determinato arco temporale. L'istanza veniva giustificata dall'esigenza dell'istante di difendere i propri diritti di cittadino nelle competenti sedi giudiziarie. 

 Il comune rigettava l'istanza con la motivazione che se avesse dato seguito avrebbe effettuato la comunicazione di dati personali dei controinteressati, concernenti tra l'altro informazioni relative alla situazione di vita e patrimoniale degli stessi.

L'amministrazione inoltre richiamando, anche le linee guida dell'Anac, faceva rilevare che ogni trattamento dei dati personali, deve essere effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, compreso il diritto alla riservatezza e alla reputazione dello stesso. Trattandosi comunque di richiesta di informazioni dettati da motivazioni di carattere personale, il comune faceva rilevareche a tal fine si sarebbe dovuta presentare istanza diversa ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 in base alla quale normativa se il richiedente dimostra di a vere un interesse diretto attuale e concreto al rilascio della documentazione, la P. A . è tenuta ad accogliere la domanda.

L'interessato ricevuto il diniego presentava richiesta di riesame. A questo punto l'amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione del procedimento presentava richiesta di parere al Garante.

 Risposta del Garante

Il Garante col parere rilasciato ha innanzitutto chiarito che in materia di accesso civico la disciplina di riferimento è quella dettata dal D.Lgs. n. 33/2013 che ha come ratio quella di favorire forme diffuse di controllo dei cittadini sull'operato della istituzioni e della Pubblica Amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In queste ipotesi, il Garante afferma che pertanto chiunque ha diritto di accedere a tali informazioni; l'accesso civico potrà essere rifiutato solo quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di determinati soggetti.

Entrando poi nel merito della richiesta del caso di specie, il Garante ha evidenziato che l'oggetto dell'accesso civico riguardava notizie ed informazioni inerenti il pagamento dei tributi relativi ad un preciso arco temporale di determinate persone fisiche identificate in atti e pertanto l'amministrazione richiedente ha agito in maniera corretta nell'adottare il provvedimento di diniego.

Si allega il parere del Garante Privacy n. 383 del 14 giugno 2018

 

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