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Il sistema Tributario e Fiscale Italiano prevede che qualora un soggetto, persona fisica o giuridica possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, o viceversa, è obbligato a dichiararli all'Amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge.
Questo vale anche per i Redditi derivanti da pensione erogati da Stati ovvero da Istituti di previdenza pubblici e privati esteri.
Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato.
In generale tutte le pensioni estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l'Italia in materia di doppia imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in Italia con esclusione:
Per le pensioni estere si deve ricorrere alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, ove presenti, in base alle quali il reddito di pensione è sono tassato in modo diverso, a seconda che si tratti di:
Entrando nello specifico, di seguito si riporta un elenco di alcuni paesi in cui esistono specifiche convenzioni:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Belgio – Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera.
Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Francia
Le pensioni private sono tassate generalmente solo in Italia (le pensioni erogate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati).
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, altrimenti sono tassate solo in Francia.
Australia
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.
Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), riscosse in Italia, non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Dichiarazione dei Redditi
Secondo quanto detto nei paragrafi precedenti, i redditi derivanti da pensioni estere devono essere dichiarate nella Sezione I del quadro C del 730 ovvero RC del modello Redditi.
Per le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:
non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni, o esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull'imposta IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (art. 165 del TUIR).
Le imposte pagate all'estero devono essere indicate nel quadro CE del modello redditi e nel quadro G del modello 730/2018. Quindi non vanno direttamente a diminuire l'imposta dovuta nella fase di determinazione, bensì viene abbattuta in una fase successiva, in modo da non creare discrepanza con le Certificazioni Uniche risultanti all'Amministrazione Finanziaria.
Tale credito d'imposta non può comunque superare la quota IRPEF relativa al reddito estero.
Se invece esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia, i redditi sono stati tassati anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, mediante richiesta alle autorità estere competenti e secondo le procedure da questa stabilite.
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