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Indennità di accompagnamento: quando spetta e come richiederla

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Inquadramento normativo: legge 11 febbraio 1980, n.18

Cosa è: è una prestazione economica, pagata dall'Inps ed erogata a domanda, concessa ai cittadini totalmente inabili (invalidità 100%) che non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età.

Il riconoscimento è indipendente dall'età e dal reddito del soggetto;  viene corrisposta per 12 mensilità ed è esente da IRPEF.


Requisiti: spetta a chi:

- è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;

- è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua;

- è cittadino italiano.

In alternativa al requisito della cittadinanza italiana, la provvidenza economica è riconosciuta anche, alternativamente, al:

- cittadino straniero comunitario iscritto all'anagrafe del comune di residenza;

- cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);

- soggetto con residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non ci sono limiti di età o di reddito, a differenza della pensione di inabilità.


Ulteriori soggetti a cui spetta:

- ciechi assoluti;

- persone sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale o che che, per effetto della chemioterapia non sono capaci di badare a se stesse; per tali soggetti il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi inferiori al mese (Cassazione numero 10212/2004);

- bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (Cassazione sent. 1377/2003);

- persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down,  persone affette da epilessia, sia coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia  coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza";

- coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti (sentenza n.1268 del 2005). 

 Focus: anche gli eredi di un invalido – sebbene non si siano occupati della sua assistenza - hanno diritto alle quote dell'indennità di accompagnamento che il parente deceduto ha maturato fino alla data della morte, anche qualora il decesso del parente invalido sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. La Cassazione (sent. 1323/2018) ha precisato che prestazioni assistenziali, facendo parte a pieno titolo del patrimonio del titolare deceduto, si trasmettono con la successione ereditaria come tutti gli altri beni.

Trattamento economico: l'importo dell'indennità di accompagnamento viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 12 mensilità; per il 2018 è pari ad euro 516,35.

Procedura per il riconoscimento: per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell'invalidità, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo (validità 90 giorni) con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all'INPS per via telematica, anche ricorrendo all'assistenza di un Patronato.

La Commissione medica ASL convoca l'interessato alla visita medica mediante lettera raccomandata, nella quale sono indicati il giorno e il luogo prestabiliti; se il soggetto è impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica può essere richiesta una visita domiciliare.

La Commissione, effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale d'invalidità riportando l'esito su un verbale che viene inviato al domicilio del ricorrente.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 per la concessione delle prestazioni economiche, anche tramite gli enti di patronato.

Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accellerato dell'invalidità civile che deve essere effettuato dall'apposita commissione medica entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. L'accertamento può riguardare una inabilità grave ma temporanea, che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia.

 Focus: con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Decorrenza: l'accompagnamento viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile inviato dall'Istituto.

Adempimenti annuali: ogni anno coloro che percepiscono l'indennità di accompagnamento devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in Istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico degli enti pubblici.

Incompatibilità: è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra (salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole) e con l'indennità di frequenza; inoltre non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato o da un Ente pubblico.

La prestazione continua ad essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma; è cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Pensione di inabilità: a differenza dell'accompagnamento, richiede specifici requisiti connessi all'età (è concessa ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi) e al reddito (gli interessati devono trovarsi in stato di bisogno economico con reddito imponibile Irpef non superiore a euro 16.664,36 per il 2018); è riconosciuta ai cittadini invalidi al 100%, nei confronti dei quali sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente, a prescindere dall' impossibilità a deambulare o svolgere autonomamente gli atti quotidiani. La pensione è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità (di guerra, per cause di servizio etc.).

 

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