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Incarico professionale con la PA: non basta la delibera di incarico

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Con l'ordinanza n. 22652 dello scorso 19 ottobre, la II sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una richiesta di liquidazione dei compensi maturati per un'attività legale svolta a favore di un Comune, ha fornito importanti precisazioni in merito alle modalità con cui deve essere conferito l'incarico, escludendo che la delibera di incarico dell'ente possa essere la fonte del vincolo negoziale.

Si è difatti specificato che "il contratto di incarico professionale può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione, venendo, nello specifico, a coincidere con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per l'attività svolta a favore di un Comune.

A tal fine deduceva di aver ricevuto l'incarico con la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16 febbraio 2012 e che la causa si era conclusa con la condanna del Comune.

Nel giudizio, si costituiva l'Amministrazione comunale, chiedendo che fosse accertato che il difensore aveva diritto al solo importo indicato nella delibera di incarico, pari ad euro 1.500,00; chiedeva, inoltre, la condanna del difensore al risarcimento del danno per responsabilità professionale, per non aver sollevato un'eccezione di prescrizione. 

Il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda del difensore, ritenendo che il rapporto professionale era stato costituto - nel rispetto della forma scritta ad substantiam - solo con la sottoscrizione degli atti difensivi ed il rilascio della procura, non essendo stata precedentemente perfezionata alcuna convenzione con cui le parti avevano limitato il compenso all'importo indicato nella delibera di incarico.

In relazione all'asserita responsabilità del difensore per l'eventuale tardività dell'eccezione di prescrizione, il Tribunale rilevava come la delibera, pubblicata nell'albo pretorio il 12.3.2012, era stata emessa solo 14 giorni prima della prima udienza, sicché l'intempestiva costituzione in giudizio era addebitabile all'ente.

Il Comune proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, dolendosi per aver l'ordinanza impugnata escluso che le parti avessero perfezionato un accordo sul compenso del difensore, trascurando che la delibera n. 30 del 2012, aveva previsto un corrispettivo di euro 1.500,00, sicché solo tale somma poteva esser liquidata, dovendosi osservare i requisiti di regolarità contabile dell'impegno di spesa assunto dal Comune, imposti a pena di nullità.

In relazione alla responsabilità professionale, deduceva come la delibera di incarico era immediatamente esecutiva e quindi efficace sin dal 16.2.2012, a prescindere dalla successiva pubblicazione nell'albo pretorio, per cui, avendo il Comune conferito il mandato in tempo per la costituzione tempestiva, il difensore doveva esser ritenuto responsabile per non aver ritualmente sollevato l'eccezione di prescrizione del credito.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal Comune.

La Corte ribadisce che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente.

Ne deriva che il contratto di incarico professionale può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione, venendo, nello specifico, a coincidere con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi.

Con specifico riferimento al caso di specie, nessuna precedente convenzione era stata perfezionata dalle parti, in quanto la delibera di incarico si sostanziava in un atto meramente interno dell'amministrazione comunale, non avendo rilievo né che detta delibera fosse immediatamente esecutiva, né che fosse stata portata a conoscenza del difensore, non potendo tali evenienze soddisfare i requisiti formali imposti per legge; conseguentemente quella delibera non valeva né ai fini del conferimento dell'incarico né aveva efficacia per la determinazione del compenso.

Difatti, gli Ermellini specificano che l'immediata esecutività della delibera consentiva al Comune di procedere, tramite i propri organi rappresentativi, all'anticipata stipula del contratto, senza produrre anche l'effetto di costituire immediatamente il vincolo negoziale, occorrendo - per la tempestiva costituzione in giudizio e per la rituale proposizione dell'eccezione di prescrizione - il rilascio della procura alle liti.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso. 

 

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