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Responsabilità del condominio della caduta su scale condominiali per improvviso spegnimento delle luci a tempo

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Riferimenti normativi:Art.2051 c.c.- art.1227 c.c.

Focus: Nel caso in cui la caduta lungo le rampe di scala di uno stabile condominiale sia stata causata dall'improvviso spegnimento delle luci a tempo, dovuto ad una durata non idonea del timer di illuminazione, il condominio è responsabile nei confronti del danneggiato? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Latina con la sentenza n.806 dell'11 aprile 2024.

Il caso: Una signora scendendo le scale del palazzo nel quale si era recata per far visita alla famiglia cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso spegnimento delle luci che illuminano le scale condominiali. In conseguenza della brusca caduta veniva soccorsa dal personale del 118 e trasportata in autoambulanza al Pronto soccorso dove le veniva diagnosticata una frattura scomposta al femore sinistro per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico. A causa di quest'evento ha citato in giudizio il condominio affinchè fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver mantenuto in sicurezza, nella sua qualità di custode dei beni condominiali, l'illuminazione artificiale delle scale e, di conseguenza, che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite a causa della caduta. 

Il condominio, costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore pro tempore, ha eccepito che l'impianto di illuminazione non aveva anomalie ed ha contestato la quantificazione del danno chiedendo di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice presso cui era assicurato all'epoca dei fatti. Il giudice, sentite le testimonianze rese nel corso del giudizio, che hanno confermato la ricostruzione della parte attrice circa la dinamica del sinistro, e tenuto conto della perizia del consulente tecnico d'ufficio, che ha riconosciuto la compatibilità tra la caduta e le lesioni subite dalla signora, ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del condominio. Ciò in quanto il condominio, custode dei beni e servizi comuni, ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, per cui affinchè sussusta la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa stessa e l'evento dannoso, a meno che sia dimostrato che quest'ultimo si sia verificato per caso fortuito che, per imprevedibilità ed eccezionalità dello stesso, sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. 

Per i giudici, ai fini della liquidazione del danno cagionato, si deve tener conto anche della condotta colposa del danneggiato che ha rilevanza ai fini della riduzione del danno, ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c., o del suo azzeramento, ex comma 2 dell'art.1227 c.c., per il mancato uso dell'ordinaria diligenza dello stesso che avrebbe potuto evitare il danno. Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto che l'attrice con la sua condotta aveva concorso al 50% con il condominio al realizzarsi dell'evento dannoso della caduta, ai sensi dell'art.1227 c.c., in quanto la stessa, essendo prevedibile la situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento di luci notoriamente "a tempo" nelle scale condominiali, trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi, non proseguire nella discesa delle scale ed attenderne la riaccensione delle luci anche richiamando l'attenzione dei condòmini. Pertanto, il giudice ha accolto parzialmente la domanda della stessa, riconoscendo la responsabilità del condominio attenuata dalla condotta della danneggiata con conseguente riduzione del risarcimento del danno e compensazione delle spese tra le parti nella misura del 50%. 

 

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