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Onorari d'avvocato: sì al decreto ingiuntivo su promessa di pagamento.

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 La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10464/2024, ha accolto il ricorso proposto da un legale nei confronti della decisione con la quale il giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da due co-difensori per il recupero degli onorari per assistenza stragiudiziale.

Secondo il giudice del merito, la circostanza che il cliente avesse sottoscritto un documento in cui si era impegnato a pagare i due co-difensori per una serie di attività, non era idonea a provare l'effettivo svolgimento di tute le attività elencate e, di conseguenza, a fondare una richiesta di pagamento degli onorari per l'intero da parte di ciascun difensore.

Nel ricorso, il legale aveva evidenziato che i clienti, nel corso del giudizio, non avevano dedotto l'estinzione o modificazione del diritto azionato, ma avevano contestato solo parzialmente che l'effettiva titolarità del diritto appartenesse anche ad altro soggetto. Aveva inoltre rilevato che, poiché si verteva in tema di promessa di pagamento, sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare che le attività fossero state svolte da un solo co-difensore e, conseguentemente, il Tribunale aveva violato non solo l'articolo 1988 c.c. ed il relativo principio dell'onere della prova, ma anche il principio di non contestazione.

Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale aveva, inoltre, violato le disposizioni che regolano la materia dei compensi in ipotesi di mandato conferito a più difensori, in quanto il giudicante avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio secondo il quale la difesa congiunta non esclude il diritto all’intero compenso, se non si prova una suddivisione delle prestazioni tra i due difensori.

Secondo il collegio, l’ordinanza impugnata, rigettando la domanda sulla base dell’assunto che il ricorrente non avesse dimostrato le prestazioni da lui eseguite, pur avendo fatto corretta applicazione del principio secondo cui il difensore deve dimostrare l’opera effettivamente prestata, non aveva considerato che, nel caso di specie, il ricorrente aveva agito in forza delle promesse di pagamento e, conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio sull’inversione dell’onere della prova posto dall’art. 1988 del codice civile.  


 Infatti, nella fattispecie, i destinatari della promessa di pagamento erano entrambi gli avvocati, per cui l’astrazione processuale della causa valeva per entrambi e con riguardo all’intera promessa di pagamento.

Dunque, a fronte del dato che soltanto uno dei professionisti aveva chiesto il pagamento sulla base delle promesse di pagamento e, perciò, avvalendosi della relevatio ab onere probandi, erano i debitori ad avere l’onere di fornire la prova di non essere obbligati al pagamento delle prestazioni richieste, in quanto eseguite dall’altro professionista.

 

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