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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10464/2024, ha accolto il ricorso proposto da un legale nei confronti della decisione con la quale il giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da due co-difensori per il recupero degli onorari per assistenza stragiudiziale.
Secondo il giudice del merito, la circostanza che il cliente avesse sottoscritto un documento in cui si era impegnato a pagare i due co-difensori per una serie di attività, non era idonea a provare l'effettivo svolgimento di tute le attività elencate e, di conseguenza, a fondare una richiesta di pagamento degli onorari per l'intero da parte di ciascun difensore.Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale aveva, inoltre, violato le disposizioni che regolano la materia dei compensi in ipotesi di mandato conferito a più difensori, in quanto il giudicante avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio secondo il quale la difesa congiunta non esclude il diritto all’intero compenso, se non si prova una suddivisione delle prestazioni tra i due difensori.
Secondo il collegio, l’ordinanza impugnata, rigettando la domanda sulla base dell’assunto che il ricorrente non avesse dimostrato le prestazioni da lui eseguite, pur avendo fatto corretta applicazione del principio secondo cui il difensore deve dimostrare l’opera effettivamente prestata, non aveva considerato che, nel caso di specie, il ricorrente aveva agito in forza delle promesse di pagamento e, conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio sull’inversione dell’onere della prova posto dall’art. 1988 del codice civile.
Infatti, nella fattispecie, i destinatari della promessa di pagamento erano entrambi gli avvocati, per cui l’astrazione processuale della causa valeva per entrambi e con riguardo all’intera promessa di pagamento.
Dunque, a fronte del dato che soltanto uno dei professionisti aveva chiesto il pagamento sulla base delle promesse di pagamento e, perciò, avvalendosi della relevatio ab onere probandi, erano i debitori ad avere l’onere di fornire la prova di non essere obbligati al pagamento delle prestazioni richieste, in quanto eseguite dall’altro professionista.
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.