Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Spese per regalie e omaggi e loro deducibilità nella dichiarazione Irpef

IMG_5257

Riferimenti normativi:Art.108, comma 2, TUIR

Focus: Le spese per regalie e omaggi effettuate da un professionista per mantenere la buona immagine dello studio possono essere considerate costi deducibili? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza n.163/2 del 02/04/2024.

Il caso: L'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo fiscale effettuato per l'annualità 2015 invitava un professionista a fornire la documentazione contabile relativa ai costi deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per quell'anno d'imposta. Il contribuente produceva quanto richiesto dall'Ufficio allegando le dichiarazioni integrative presentate nel 2020. A seguito di procedimento di adesione conclusosi negativamente l'Ufficio notificava al contribuente l'avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione spese non inerenti per un importo totale di 120.323,97 euro, con rideterminazione del reddito accertato e delle relative imposte. 

Il professionista impugnava l'avviso di accertamento con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando le riprese a tassazione delle spese relative a regalie, omaggi e varie considerate dall'Ufficio come non inerenti l'attività professionale svolta, contestava, inoltre, l'erronea applicazione delle maggiorazioni nel calcolo della sanzione con il cumulo giuridico e l'erronea individuazione della sanzione più grave scaturente dalla sommatoria delle sanzioni di due distinte imposte. L'Ufficio costituitosi in giudizio sosteneva la correttezza del proprio operato e del calcolo delle sanzioni applicate. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato compensando tra le parti le spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ribadendo le motivazioni dell'accertamento ed eccependo la nullità della sentenza impugnata, perchè i giudici di prime cure si sarebbero limitati a richiamare in motivazione le affermazioni del ricorrente, ed eccependo la violazione ed errata applicazione degli articoli 54 e 108 del T.U.I.R. 

La Corte di giustizia tributaria ha riconosciuto i costi dedotti dal contribuente come inerenti l'attività svolta ritenendo applicabile, al caso di specie, la disciplina dell'art.108, comma 2, T.U.I.R. e del D.M.19.11.2008, contenente disposizioni attuative della norma suddetta in materia di spese di rappresentanza. L'art.108, c.2, T.U.I.R. nell'attuale formulazione dispone che "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50". Ad avviso dei giudici il professionista ha legittimamente dedotto le spese per omaggi e regalie (binocoli, cornici e gadget, regalati ai figli dei dipendenti e omaggiati ad alunni di una scuola pubblica) che possono essere considerati costi deducibili dall'attività professionale poiché rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza in quanto idonee a produrre benefici in termini di promozione e pubbliche relazioni all'attività professionale. Pertanto la Corte ha confermato la sentenza di primo grado.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Racket: denunciare si può!
Onorari d'avvocato: sì al decreto ingiuntivo su pr...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito