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Impugnazione provvedimento cancellazione registro praticanti avvocato: se tardiva, è inammissibile

Impugnazione provvedimento cancellazione registro praticanti avvocato: se tardiva, è inammissibile

Spetta al CNF la cognizione generalizzata in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" (Consiglio Nazionale Forense - pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni-, sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019). Ne consegne che l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti Avvocati, il cui procedimento è espressamente disciplinato dall'art. 17, comma 14, L. 247/2012, va proposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Questo è quanto ha ribadito il CNF con decisione n. 145 del 17 luglio 2021 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-145.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento

La ricorrente è stata cancellata dal registro dei praticanti avvocati. In particolare, è accaduto che la cancellazione è stata deliberata ex art. 17 legge n. 247/2012, ossia per il decorso del periodo di sei anni dalla prima iscrizione o da quando si ha diritto a chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. Secondo la dottoressa tale norma non trova applicazione al caso di specie atteso che – a suo dire – la fattispecie va regolata dagli artt. 8 RDL 1578/1933 e 14 RDL n. 37/1934, che prevedono la cancellazione dal registro dei praticanti, inderogabilmente previa audizione dell'interessato, solo per incompatibilità (preesistente all'iscrizione o sopravvenuta), per la mancanza o la perdita della cittadinanza italiana, per la mancanza o la perdita del godimento dell'esercizio dei diritti civili, per l'interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, per il caso in cui il praticante ammesso al patrocinio [...] non abbia prestato il giuramento entro 30 giorni dalla notificazione dal provvedimento di ammissione oppure, infine, per il mancato rispetto dell'obbligo di residenza o per rinuncia dell'iscritto. 

Per tal verso, la dottoressa, ritenendo la cancellazione in esame illegittima, ha presentato istanza di revoca in autotutela della delibera di cancellazione; istanza, questa, che è stata rigettata.

Il caso è giunto dinanzi al CNF.

Ripercorriamo l'iter seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del CNF

Innanzitutto, occorre far rilevare che se è vero che il CNF ha la cognizione generalizzata in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" (Consiglio Nazionale Forense - pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni-, sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019), è altrettanto vero che le funzioni svolte dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e il relativo procedimento di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati ex art. 17 L.P. hanno natura amministrativa e non disciplinare (Cass. civ., Sez. Unite, 24.12.2019, n. 34429; Cass. civ., Sez. Unite, 24.12.2019, n. 34443), anche nel vigore della previgente disciplina di cui all'art. 37 del R.D. n. 1578/1933 (tra le altre, si cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26.06.2003, n. 10162). 

In buona sostanza, il procedimento di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti Avvocati è espressamente disciplinato dall'art. 17, comma 14, L. 247/2012, secondo cui "l'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

Orbene, tornando al caso in esame:

  • a parere del CNF, alla fattispecie trova applicazione l'art. 17 della L. 247/3012, in quanto il procedimento amministrativo di cui si discute ha avuto inizio nel vigore della legge n. 247/2012 e dei relativi regolamenti;
  • la ricorrente ha omesso di impugnare innanzi al CNF, nel termine di sessanta giorni ex art. 17, comma 14, L.P. (il termine di impugnazione previsto dal precedente art. 37 R.D. n. 1578/1933 era di quindici giorni), il provvedimento di cancellazione dal Registro dei Praticanti.

Ne discende che va dichiarata inammissibile la tardiva impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'Albo Avvocati (cui va equiparata la cancellazione dal Registri Praticanti).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha respinto il ricorso. 

 

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