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Il tempo di divisa per gli infermieri va retribuito

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Ritorna nelle aule di giustizia il problema della corretta delimitazione dalla nozione di "orario di lavoro". Per gli infermieri la Suprema Corte, con ordinanza n. 17635/2019, statuisce che rientra nella nozione suddetta anche il tempo occorrente per vestizione e svestizione della divisa: essa difatti è afferente all'obbligazione principale quale attività preparatoria e servente al corretto svolgimento delle proprie mansioni; in questo senso dunque anche tale attività va retribuita.   Nel caso di specie la questione era sorta tra un Asl abruzzese e alcuni infermieri dipendenti circa la retribuzione per il suddetto tempo preparatorio. Sia il giudice di primo grado quanto quello di secondo avevano dato risposta affermativa circa l'inclusione del tempo per la vestizione e svestizione: in particolare in secondo grado si sottolineava come fosse fisiologico che l'attività di infossamento e dismissione del camice si dovesse svolgere nel luogo di lavoro attesa la necessita di preservare l'igiene della divisa; solo difatti gli ambienti dell'Asl potevano garantire una corretta igiene.

Nel caso di specie la questione era sorta tra un Asl abruzzese e alcuni infermieri dipendenti circa la retribuzione per il suddetto tempo preparatorio. Sia il giudice di primo grado quanto quello di secondo avevano dato risposta affermativa circa l'inclusione del tempo per la vestizione e svestizione: in particolare in secondo grado si sottolineava come fosse fisiologico che l'attività di infossamento e dismissione del camice si dovesse svolgere nel luogo di lavoro attesa la necessita di preservare l'igiene della divisa; solo difatti gli ambienti dell'Asl potevano garantire una corretta igiene.  

Nell'ambito del cosiddetto "tempo-tuta" si può parlare anche qui del carattere dell'eterodeterminazione nel senso che essa si riscontra nella tipologia della vestizione: se difatti gli abiti utilizzati esulano dall'abbigliamento definito normale secondo le norme sociali o comunque presentano una specifica funzione ( quale quella dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza) sarà dovuta la relativa retribuzione per il tempo necessario ad indossarli.

In definitiva il periodo di vestizione prima dell'inizio del servizio e la svestizione alla fine dello stesso va retribuito autonomamente se tale attività preparatoria si è svolta nei luoghi di lavoro. Trattasi di una soluzione in linea anche con la giurisprudenza comunitaria (dir. 2003/88/CE) 

 

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