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Il ruolo del responsabile del procedimento alla luce della normativa anticorruzione

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La legge n. 190/12 è innanzitutto esecuzione diretta della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

Il riferimento agli obblighi internazionali è decisivo nell'attribuire alla normativa la possibilità di incidere, oltre che a livello statale, anche a quello locale. Sotto questo profilo, le norme costituzionali in tema di autonomia locale fungono da "norme veicolo" a cui accedono, volta per volta e secondo le tipologie di controllo, altre norme costituzionali, che rivelano le propria presenza negli interessi sottesi dalle norme che disciplinano un peculiare forma di controllo.

Le norme sui controlli, costituiscono, invece, le norme interposte. Potrà essere un interesse contabile, economico, di tutela dei diritti civici o personalissimi della persona, degli obblighi internazionali dello Stato; ciò dipende dal momento storico e dal legislatore.

Il legislatore con il chiaro intento di arginare i dilaganti fenomeni di malcostume e di corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni, anche locali, ha adottato un articolato piuttosto analitico che si fonda essenzialmente sull'adozione di misure in via preventiva e di natura amministrativa e non solo penale, sulla creazione di un sistema pubblico di prevenzione della corruzione, sull'introduzione di specifiche sanzioni e  revisione delle regole sull'organizzazione amministrativa interna.

La legge n. 190, inoltre, mira altresì ad un'operazione ambiziosa in materia di trasparenza: quella di riscrivere, per intero e in modo organico, sulla base di una delega al Governo, la disciplina della trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati sui siti web degli Enti, superando la precedente frammentazione normativa, nonché garantire, con misure anche sanzionatorie, l'effettivo rispetto dei nuovi obblighi di trasparenza, individuando i procedimenti "a trasparenza prioritaria" perché più esposti a rischio di corruzione.

La legge interviene sull'individuazione delle cosiddette aree sensibili: tra queste alcune sono esplicitamente indicate, altre vanno indicate direttamente dall'amministrazione.Tra quelle espressamente contemplate vi sono il conferimento e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati, appalti, le concessioni di beni pubblici. Le misure ritenute più idonee sotto il profilo organizzativo sono considerate la rotazione dei vertici dirigenziali, l'individuazione di un piano interno di prevenzione della corruzione, sulla base di linee generali nazionali (che a loro volta danno vita al Piano triennale nazionale sulla corruzione).

All'interno delle amministrazioni il responsabile della prevenzione della corruzione è un dirigente appositamente nominato, mentre nelle autonomie locali il segretario comunale diventa, di norma, il terminale dell'intero sistema. Quindi la ratio legislativa si fonda sul controllo decentrato dell'azione amministrativa mediante la vigilanza attribuita in via originaria al vertice amministrativo. 

La legge attribuisce in via originaria le funzioni di vigilanza interna al responsabile della corruzione. Inoltre prevede che l'Anac possa sospendere il provvedimento di conferimento di incarico di Responsabile della corruzione a seguito della comunicazione di ufficio del provvedimento di nomina.

La norma afferma che l'Autorità' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. La disposizione è applicabile direttamente e senza necessità di ulteriore atto esecutivo, o di rilievo programmatico, anche da parte degli enti locali. Il legislatore prevede un set di sanzioni amministrative e disciplinari per i casi di omissione del controllo e di violazione reiterata, sia dei diretti soggetti interessati da una vicenda di corruzione, sia, e questa è davvero una novità, per i soggetti che hanno l'obbligo di vigilare e controllare l'attuazione delle misure preventive anticorruzione.

 

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