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Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale

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 La disciplina in materia di favoreggiamento dell'immigrazione illegale è contenuta all'interno dell'articolo 12 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Più precisamente, all'interno dei commi 1 e 3 si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, mentre all'interno dei commi 5 e 5 bis si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato.

l reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato risulta essere disciplinato all'articolo 12 comma primo del Testo Unico sull'Immigrazione. Oltre a ciò, al suo comma terzo il medesimo articolo prevede un'ipotesi aggravata della medesima fattispecie delittuosa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 

La clausola di riserva espressa "salvo che il fatto costituisca più grave reato" configura in termini di sussidiarietà il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, indi per cui si esclude l'applicabilità dell'articolo in questione ove il medesimo bene giuridico, ordine pubblico, venga meglio tutelato da una norma prevalente e in grado superiore.

Il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale è un reato di mera condotta, a forma libera e di pericolo e appartenente alla categoria dei reati a consumazione anticipata, con particolare riferimento ai delitti di attentato, i quali sono caratterizzati dalla presenza, all'interno dell'enunciato, della parola "attentato". Ciò significa che il reato si perfeziona già in presenza di una attività diretta e idonea alla realizzazione dell'obiettivo, non essendo necessario al suo perfezionamento l'effettivo ingresso illegale.

Infatti, la fattispecie del comma terzo punisce le medesime condotte previste dal primo comma, tuttavia poste in essere attraverso determinate modalità, ossia quando: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio statale di cinque o più persone; per procurarne l'ingresso la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno nella loro disponibilità armi o materiali esplodenti. 

Dette connotazioni risultano essere maggiormente lesive non solo del bene giuridico dell'ordine pubblico tutelato dalla norma in questione ma anche dei diritti umani in capo al migrante. Un primo indirizzo interpretativo ha esposto che il comma terzo rappresenta una figura autonoma di reato.

Un secondo indirizzo interpretativo sempre in seno alla Corte di Cassazione ha invece evidenziato che il comma terzo dell'articolo 12 del Testo Unico rappresenta una circostanza aggravante del comma primo e non un'autonoma figura di reato. Ulteriori circostanze aggravanti sono previste al comma tre ter, il quale dispone un aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e della multa di venticinquemila euro per ogni persona trasportata se i fatti di cui ai commi uno e tre sono commessi: allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite; al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.

 

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