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Il nuovo registro speciale degli avvocati pubblici ufficiali.

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Presentata in Corte di Cassazione la proposta di legge che mira ad estendere l'area d'intervento degli avvocati.

Finalità del progetto, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, quello di "garantire una compiuta autonomia professionale al professionista forense delegando al medesimo lo svolgimento di funzioni tradizionalmente notarili e che oggi, soprattutto in ambito societario ed immobiliare, costituiscono già parte integrante della sua attività". 

L'approvazione del progetto, continua ancora la relazione, "sarebbe suscettibile di generare una pluralità di effetti virtuosi, sia per i cittadini, che potranno beneficiare di servizi più efficienti, celeri e ovviamente a prezzi più competitivi, sia per gli avvocati – soprattutto i più giovani – che potranno estendere l'ambito di attività professionale" 

La proposta, composta da quattro articoli, istituisce, all'art. 2, il registro speciale degli avvocati con la qualifica di pubblici ufficiali.

Potranno chiedere l'iscrizione all'istituendo registro, gli avvocati esercenti la professione da almeno tre anni che non siano stati sospesi o radiati dall'albo e che abbiano stipulato una polizza per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle funzioni loro attribuite con il progetto di legge.

Agli avvocati iscritti nel registro speciale sarà conferita la qualifica di pubblico ufficiale e potranno ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. 

Gli avvocati potranno, inoltre:

- eseguire l'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture ed in margine dei loro fogli intermedi;

- ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

- ricevere le dichiarazioni di rinuncia dell'eredità e di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario;

Infine, se delegati dall'autorità giudiziaria, potranno procedere all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, agli inventari in materia civile e commerciale, agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie; ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero; firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice civile; ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera; rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.

Secondo l'Avv. Filippo Giuggioli, membro del comitato esecutivo dei promotori, estendere agli avvocati le competenze sinora delegate esclusivamente ai pubblici ufficiali significa riconoscerne il ruolo fondamentale nella nostra società garantire ai cittadini servizi più efficienti, più celeri e a prezzi più competitivi permettere ai più giovani di ambire allo svolgimento di una professione priva di confini ingiusti e ormai ingiustificati in definitiva: modernizzare il Paese. 

 

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