hanno affermato che il professionista (nella specie, un odontoiatra) che si avvale della collaborazione di una segretaria e che è dotato di una minima struttura di beni strumentali,
I Fatti
Un odontoiatra proponeva ricorso avverso la sentenza di primo grado della C .T.P. di Latina,
che aveva rigettato il ricorso del contribuente proposto avverso la cartella di pagamento per l´Irap non versata per l´anno 2006. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 1587/39/2015, accoglieva l´appello proposto dal dott. X nei confronti dell´Agenzia delle Entrate.
Avverso la decisone del giudice di secondo grado, veniva così proposta dall´Agenzia delle Entrate, impugnazione avanti la Corte di Cassazione.
Col ricorso proposto l´amministrazione finanziaria denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all´art. 360, 1° comma, n. 3 c.p..c., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell´autonoma organizzazione riguardo all´attività svolta dal professionista, medico dentista. La difesa della ricorrente amministrazione faceva evidenziare inoltre che nella decisione impugnata i giudici della CTR avevano omesso di valutare una serie di elementi che avrebbero dovuto invece far propendere per la sussistenza del presupposto impositivo dell´IRAP, quali l´impiego di un lavoratore dipendente e l´entità dei compensi corrisposti a terzi o il valore dei beni strumentali.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno affermato che la sentenza impugnata era conforme
al diritto e ai principi elaborati ed affermati dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n.9451), secondo cui il requisito dell´autonoma organizzazione di cui all´art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell´Irap ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell´organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l´id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l´esercizio dell´attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell´impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
Pertanto i giudici di legittimità, hanno stabilito che, come nel caso di specie, la presenza di una unità di personale dipendente, anche a tempo pieno, ma con mansioni meramente esecutive, è irrilevante ai fini IRAP.
Per tali motivi è stato rigettato il ricorso proposto dall´Agenzia delle Entrate.
Si allega sentenza