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In vigore da oggi 570 bis CP, arresto per chi non paga mantenimento all´ex coniuge

6 aprile, una data storica: da oggi entra infatti in vigore l´articolo 570 bis del Codice Penale che prevede dure sanzioni per l´ex coniuge che non paga quanto stabilito dal giudice a titolo di mantenimento. Ma la norma presenta alcuni aspetti problematici.
L´assegno di mantenimento diventa un ´obbligo´ chiaro: da oggi entra in vigore l´articolo 570 bis del codice penale (previsto dal decreto 21/2018) che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per l´ex coniuge che si sottrae all´obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell´altro coniuge e dei figli. La nuova disposizione ha l´intento di fare maggiore chiarezza rispetto al già esistente l´art. 570 (´Violazione degli obblighi di assistenza familiare´) e secondo gli avvocati rappresenta una vera e propria "rivoluzione".
COSA CAMBIA RISPETTO AL REGIME ATTUALE
Con l´introduzione dell´art. 570 bis "si amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l´assegno di mantenimento)", spiega ad AdnKronos l´avvocato Giuseppe Mauro, specializzato in diritto di famiglia. Che prosegue: "L´art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli. Ora quelle pene, come recita lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all´obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. "La novità importantissima è quindi rappresentata dalla estensione del reato da chi abbia fatto mancare i soli mezzi di sussistenza, come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare ogni tipologia di assegno introdotta dal nuovo 570 bis. Più chiaramente sino ad oggi commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l´essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di 1000 euro, decideva arbitrariamente di versarne 500. Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare ai figli o all´ex coniuge l´assegno stabilito. In sostanza ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono ´salvati´ dimostrando la loro ´effettiva incapacità economica´, ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità", conclude Mauro.
Ma secondo altre opinioni la novella legislativa in questione benché ispirata ad un proposito positivo, conterrebbe degli aspetti problematici o addirittura contradditori. Sicuramente paradossali. Tra queste ultime opinioni, bisogna segnalare quella di Carlo Simeone, giurista del gruppo Sole24ore intervistato in un articolo sulla questione da La Repubblica: "La disposizione nasce con l´intento di dare ordine a una materia confusa, frutto di norme stratificatesi nel corso degli anni. Il codice penale del 1930 puniva, con l´art. 570, coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli; la norma era interpretata in modo rigoroso e rischiava solo chi faceva dolosamente mancare al coniuge o ai figli i mezzi minima di sussistenza (come il cibo). Dal 1987 è diventato reato non pagare gli assegni per l´ex o per i figli previsti nella sentenza di divorzio (ma non quello in quella di separazione) e, dal 2006, non pagare quello per i figli in genere; in entrambi i casi non era necessario che l´ex o i figli fossero ridotti sul lastrico (il cosiddetto stato di bisogno) ma bastava, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto nel provvedimento del Giudice".
Dal 6 aprile - prosegue - "queste ultime due norme sono abrogate e sostituite appunto con un reato nuovo di zecca. Le implicazioni, non si sa quanto volute dal legislatore, sono molteplici: diventa reato anche non versare l´assegno di separazione per il coniuge; viceversa non versare l´assegno per il figlio maggiorenne non sarà punito se i genitori sono separati o se non sono sposati; lo sarà se i genitori sono divorziati.
Infine, vista la formulazione generica della norma, potrebbe finire sul banco degli imputati chi è puntuale con l´assegno mensile, ma magari non ha rimborsato le spese straordinarie dei figli (ad esempio i libri o la visita medica)".
"Il rischio del paradosso" - la conclusione - "è dietro l´angolo: un coniuge rischia il carcere se non paga l´assegno provvisorio di separazione che, con la sentenza finale, potrebbe risultare non dovuto; il figlio maggiorenne i cui genitori sono separati o non sono sposati è meno tutelato di un suo coetaneo i cui genitori hanno divorziato. Diversità di tutela di cui si fa fatica a intravedere una ragione plausibile".

 

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