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Il condòmino può chiedere copia dell’estratto del conto corrente condominiale direttamente all’istituto di credito o tramite l’amministratore?

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Riferimenti normativi: Art.1129, comma 7, c.c. - Art.119, comma 4, Testo unico bancario.

Focus:Tutti i condòmini possono prendere visione e chiedere copia degli estratti del conto corrente condominiale all'amministratore. Solo dopo che l'amministratore non abbia adempiuto a tale richiesta ogni condòmino potrà rivolgersi direttamente alla banca o alla posta per chiedere copia della documentazione richiesta.

Principi generali: L'art. 1129, comma 7, c.c. stabilisce che "L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condomìnio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condomìnio; ciascun condòmino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica". La nuova formulazione della norma, a seguito della riforma della disciplina del condomìnio con L.n.220/2012, nega al singolo condòmino di ottenere direttamente l'estratto conto dall'istituto di credito (banca o posta) presso cui è acceso il conto corrente condominiale. Però, tenuto conto che ogni condòmino ha il diritto di poter visionare ed estrarre copia del conto corrente comune, in quanto titolare pro quota del conto condominiale, può esercitare il suo diritto inoltrando la richiesta, innanzitutto, all'amministratore che fa da tramite con l'istituto di credito, e, in caso di inadempimento dell'amministratore, documentato dalla mancata risposta dello stesso alla raccomandata a/r del condòmino, inviando la richiesta direttamente alla banca o alla posta per ottenere, a proprie spese, copia dell'estratto conto.

Sulla questione si è espresso più volte l'Arbitro bancario e finanziario con diverse decisioni (Abf dec. nn.8817/2015, 691/2015, 7960/2016) con le quali ha affermato che l'art.1129, comma 7, c.c. non può essere interpretato nel senso che l'espressione contenuta nella norma << per il tramite dell'amministratore >> debba essere intesa nel senso che l'amministratore sia l'unico legittimato a richiedere all'istituto di credito la documentazione inerente il conto corrente condominiale. Se la norma fosse così intesa ciò implicherebbe, fra l'altro, l'implicita abrogazione per i condòmini del loro diritto di accesso alla documentazione previsto dall'art.119, comma 4, del Testo unico bancario. Nonostante ciò, nella prassi si verifica ancora che sia rifiutata al condòmino la richiesta di accesso al conto corrente condominiale senza un valido motivo o eccependo la privacy come motivo di rifiuto. L'Autorità Garante della privacy, a tal proposito, intervenendo sul delicato rapporto tra trasparenza dei conti e protezione dei dati personali, ha recepito la nuova norma affermando che: "nonostante il conto sia intestato al condomìnio i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali". Ne consegue che anche il singolo condòmino può farne richiesta direttamente alla banca o alla posta presso cui è acceso il conto corrente condominiale, dimostrando di averne fatto già richiesta all'amministratore mediante raccomandata a/r, senza alcun esito.

Vi è anche un'altra possibilità, cioè chiedere al giudice di emettere un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.633 c.p.c. il quale dispone che: "su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna". In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Torino che, con decreto ingiuntivo n.1142/2018 del 12.02.2018, ha accolto la richiesta del condòmino per ottenere gli estratti del conto corrente condominiale relativi agli ultimi 5 anni. Il giudice, nella fattispecie, valutati i motivi addotti nel ricorso ha rilevato che "dai documenti prodotti il diritto alla consegna della documentazione risulta fondato, considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 663 e seguenti c.p.c. e ritenuto che la domanda di consegna della documentazione risulta sufficientemente determinata". Inoltre, su specifica richiesta del condòmino ha condannato l'amministratore ad una penale di € 150,00 mensili, per ogni mese di ritardo nella consegna, oltre alla condanna alle spese legali. Occorre rilevare, comunque, che nei casi in cui l'amministratore, nonostante formale diffida ad adempiere, non trasmetta al condòmino richiedente copia degli estratti conto bancari può essere revocato. In tal caso, infatti, poiché l'estrazione di copia del rendiconto periodico rientra tra gli obblighi dell'amministratore nell'esercizio del suo mandato, se lo stesso rifiuta di procurare la copia dell'estratto conto al condòmino, l'inadempimento potrebbe configurarsi come grave irregolarità rientrante nell'elenco dell'art.1129 c.c., anche se da questo non espressamente contemplata, la cui valutazione è rimessa all'assemblea condominiale. Il condòmino può chiedere la revoca anche in via giudiziale, oltre alla condanna dell'amministratore ad adempiere ed all'eventuale risarcimento dei danni, se ne sussistono i presupposti. 

 

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