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Dovere di adempimento fiscale dell'avvocato: tra solidarietà, correttezza e lesione immagine

Dovere di adempimento fiscale dell'avvocato: tra solidarietà, correttezza e lesione immagine

 Gli adempimenti fiscali dell'avvocato e il principio di solidarietà

L'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni, tra i tanti doveri, deve rispettare quello di adempimento fiscale [1]. La ratio di tale dovere è da rinvenirsi nel principio di solidarietà e correttezza dell'avvocato, che dovrebbe unire tutti gli esercenti la professione forense per la giusta redistribuzione degli oneri (CNF, n. 86/2014).

La violazione di tale dovere costituisce un illecito disciplinare in quanto lede il prestigio dell'ordine professionale e della categoria forense (CNF, n. 86/2014).

In cosa consiste il dovere di adempimento fiscale?

L'avvocato deve:

  • rispettare tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia;
  • rispettare gli obblighi assicurativi previsti dalla legge;
  • corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle istituzioni forensi.

Il dovere di adempimento fiscale nella prassi

È stato ritenuto che:

  • «l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72)» (CNF, n. 145/2018in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69344);  
  • la violazione del dovere di adempimento fiscale è un illecito deontologico che prescinde dal danno all'erario. Ne consegue che tale illecito persiste anche se il professionista regolarizza la sua posizione mediante il cosiddetto ravvedimento operoso («Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l'anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi tre») (CNF, n. 86/2014, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=31236);
  • «è contrario a dignità e decoro della professione forense se si induca, o anche solo si accetti, che i propri compensi vengano corrisposti -mediante intestazione dei relativi assegni- ad una persona terza, foss'anche la stessa propria convivente, con ciò mostrando di voler eludere gli obblighi di fatturazione e accreditando l'immagine di un avvocato intenzionato a praticare evasione fiscale (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto ed ottenuto che l'assegno di 100mila euro, pari a circa il 50% del complessivo compenso, fosse intestato alla propria convivente more uxorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall'albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza)» (CNF, n. 196/2012, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=27597);
  • commette illecito deontologicamente rilevante l'avvocato che chieda al cliente il pagamento del compenso in contanti qualora tale compenso ammonti a diverse migliaia di euro. E ciò in considerazione del fatto che tale richiesta si configura in un'evidente istigazione a un illecito fiscale e al conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, dando luogo ad un fenomeno di evasione. Il comportamento in questione dà al cliente un'immagine negativa dell'intera categoria professionale e lede, quindi, l'immagine e il decoro della classe forense («Nella specie, il professionista aveva richiesto il pagamento del compenso, pari ad euro 40mila, in banconote di 500 Euro») (CNF, n. 160/2012, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=26625);
  • «l'illiceità deontologica derivante dalla violazione dell'obbligo di assolvere gli adempimenti fiscali e previdenziali (che comprende non solo quello di fatturare integralmente i compensi ricevuti ma anche quello di versare le relative imposte dovute) non è scriminata da asserite difficoltà economiche del contribuente professionista (Nel caso di specie, trattavasi di un compenso di euro 250mila. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall'albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza)» (CNF, n. 196/2012, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=27599).


Note

[1] Art. 16 Codice deontologico forense:

«Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo 1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. 2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. 3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi». 

 

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