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Il comportamento delle parti nel processo civile: quando è fonte di prova?

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Inquadramento normativo: Art. 116 c.p.c.

La valutazione delle prove e il comportamento delle parti: Nel nostro ordinamento non sussiste una gerarchia tra i mezzi di prova e ricorrono poche ipotesi di casi di c.d. prova vincolante. Ne consegue che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento può anche fondarsi «su una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte» (Tribunale Taranto, sentenza 29 marzo 2019). Questa possibilità discende dal fatto che l'obbligo, che grava sul giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti. Un comportamento, questo, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. n. 10268/2002, n. 4651/2005, richiamate da Tribunale Vicenza, sentenza 22 novembre 2016).

Il comportamento processuale della parte fonte di prova e di convincimento del giudice: Il comportamento processuale della parte che può costituire fonte di prova e di convincimento del giudice comprende:

  • «il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore»(Cass. nn. 9279/2005, 14748/2007, richiamate da Tribunale Bari , sentenza 8 giugno 2016). In punto è stato ritenuto che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.  

    Qualora sono contenute in atti stragiudiziali, esse perdono anche valore indiziario (Cass. n. 20710/2007. n. 4475/2011, richiamate da Cass. civ., n. 7702/2019). Sono, altresì, valutabili dal giudice come elementi indiziari e quindi possono essere utilizzate ai fini del convincimento del magistrato, le dichiarazioni del difensore di una delle parti, pur se risultanti da atti non direttamente riferibili all'assistito (Cass. civ., n. 7551/1986, n. 12096/1995, richiamate da Corte d'Appello Milano, sentenza 5 aprile 2016);

  • la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte. In materia, è stato ritenuto che tale comportamento processuale renda superflua la prova. E ciò in quanto la mancata contestazione dei fatti conferisce a questi un carattere non controverso per via i) del sistema delle preclusioni sussistente nel nostro ordinamento, in forza del quale le parti hanno l'onere di collaborare al fine circoscrivere la materia controversa, e ii) del principio di economia processuale (Cass, n. 8213/2013, richiamata da Tribunale Firenze, sentenza 31 gennaio 2018). Tuttavia, la non contestazione dei fatti non costituisce una prova legale, ma un mero elemento di prova. Ne consegue che «il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio» (Cass. civ., sez. lav., n. 8708/2017, richiamata da Corte d'Appello Bolzano Sez. lavoro, sentenza 24 febbraio 2018);
  • la contestazione tardiva di un fatto. Essa non ha la stessa efficacia probatoria riconosciuta al fatto non contestato, ma offre al giudice un ulteriore elemento di valutazione del contegno delle parti (Corte d'Appello Catania, sentenza 4 maggio 2019);
  • l'assoluta inerzia processuale del convenuto. Tale comportamento può essere valutato dal giudice in senso favorevole alla domanda attorea, offrendo il riscontro a quanto emerso dalla discussione e confermando le circostanze addotte a sostegno della tesi medesima (Giudice di pace Perugia, sentenza 23 novembre 2012);
  • la contumacia dei convenuti. In punto, è stato ritenuto che la mancata comparizione in udienza dei convenuti lascia intendere chiaramente che questi non hanno «idonee ragioni da far valere a loro giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice (Trib. Genova, sentenza 11 novembre 2005, richiamata da Tribunale Cassino, sentenza 17 luglio 2017), con ciò dando ulteriore fondatezza alla domanda attorea»(Trib. Cassino, 09 maggio 2013; Trib. Cassino, 02 aprile 2013; Trib. Cassino, 05 marzo 2014; Trib. Cassino, 16 aprile 2014, richiamate da Tribunale Cassino, sentenza 17 luglio 2017);
  • nei procedimenti possessori, le sommarie informazioni fornite dai testi nella prima fase del giudizio. In materia, dette sommarie informazioni sono state considerate «idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cioè elementi di prova, ai quali il giudice, in sede di decisione del merito, può fare ricorso per la formazione del suo convincimento» (Cass., n. 1386/2009, richiamata da Cass. civ., n. 12089/2019). E ciò soprattutto ove dette sommarie informazioni sono gravi, precise e concordanti (Cass., n. 3286/1974, richiamata da Cass. civ., n. 12089/2019).

 

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