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Il COA non può subordinare l’accesso agli atti del procedimento al pagamento dei diritti di ricerca e visura.

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Con la sentenza n. 10964/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel dirimere una controversia avente ad oggetto un (presunto) diniego implicito formatosi su un'istanza di accesso agli atti, ha fornito precisi chiarimenti circa il pagamento dei diritti (di copia, di visura e di ricerca) dovuti per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Nel caso esaminato dai giudici amministrativi, un avvocato aveva inoltrato, al proprio ordine di appartenenza e al CNF, un'istanza ex artt. 22 e ss., l. n. 241/1990, chiedendo copia di tutti gli atti riguardanti il procedimento per il rilascio del nulla-osta necessario per il trasferimento presso altro COA.

Prima dello scadere dei trenta giorni previsti per la conclusione del procedimento di accesso, il COA aveva inviato all'avvocato una PEC contenente la richiesta del pagamento dei diritti di copia, di ricerca e di visura, subordinando l'ostensione a tale preventivo adempimento.


Detta PEC non veniva riscontrata dal legale, il quale, scaduto il termine per provvedere, aveva impugnato il diniego implicito formatosi con l'inutile decorso dei 30 giorni di legge, chiedendo altresì al TAR di accertare l'illegittimità di tale diniego implicito e di ordinare al COA di provvedere all'ostensione richiesta.

Secondo quanto affermato dal Tribunale amministrativo per il Lazio, la richiesta di pagamento dei diritti per l'ostensione degli atti costituisce un atto di implicito accoglimento dell'istanza di accesso, dal momento che tale richiesta postula una decisione (ancorché implicita) di integrale accoglimento dell'istanza di accesso formulata.

Ciò nonostante, si legge nel provvedimento, il pagamento dei diritti di ricerca e visura può essere preteso soltanto per i documenti per i quali sia richiesta, dopo il loro esame, l'estrazione di copia e, dunque, solo dopo che il richiedente abbia effettivamente esaminato la documentazione in possesso della pubblica amministrazione interpellata. 

Per il Collegio, non potrebbe, infatti, in alcun modo sostenersi in via generale che il pagamento di tali diritti sia dovuto a prescindere dall'accoglimento della domanda di accesso, ciò sia in considerazione del fatto che il vaglio in ordine all'accoglibilità dell'istanza è generalmente attività propedeutica all'attività di ricerca dei documenti da parte degli uffici; sia perché, a ritenere diversamente, si renderebbe onerosa la mera proposizione della domanda di accesso in violazione del principio di tendenziale gratuità dell'esercizio di tale diritto.

Il TAR Lazio ha, dunque, accolto il ricorso limitatamente alla parte in cui era stato richiesto di ordinare alla parte resistente di consentire l'esame degli atti e dei documenti, senza la necessità del pagamento di onere alcuno, salva la legittima subordinazione del rilascio di eventuali copie al pagamento di tutti gli oneri dovuti. 

 

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