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Giudizio di ottemperanza nel processo tributario

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Riferimenti normativi: Art.70 D.Lgs. n.546/1992

Focus: Con la riforma del processo tributario, disposta con D.Lgs. n.156/2015, entrata in vigore in data 1 giugno 2016, una delle novità più rilevanti è stata l'introduzione dell'istituto del giudizio di ottemperanza caratterizzato da una procedura peculiare alternativa all'esecuzione del processo civile.

Principi generali: I presupposti del ricorso per ottemperanza, secondo il disposto dell'art.70 D.Lgs. n.546/92, sono: 1) l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; 2) una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'ufficio soccombente (rimborso, riconoscimento di un beneficio, correzione delle risultanze catastali). Nonostante il tenore letterale dell'art.70 del D.Lgs. n.546/92 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza, anche se si tratta di giudicato parziale, il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt.67,68 e 69 del D.Lgs. n.546/92.

Il giudizio di ottemperanza come disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.16569 del 20 giugno 2019, <<è ammissibile anche in presenza di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto scopo di tale giudizio non è di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, come si verifica nel corrispondente giudizio esecutivo civile da cui si differenzia, ma di rendere effettivo quel comando, compiendo un'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile>>. Nella fattispecie oggetto di pronuncia, in particolare, la suprema Corte ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio suesposto, il ricorso al giudice di ottemperanza a fronte di una pronuncia che ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione. Tale ricorso si caratterizza per essere anche un giudizio di merito, infatti consente al giudice di sostituirsi, direttamente o tramite un commissario ad acta, all'Amministrazione Finanziaria.

La competenza per il giudizio di ottemperanza è della la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza, se non appellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso. In ogni altro caso, la competenza spetta alla Commissione Tributaria Regionale.Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dell'ufficio o dell'Ente locale oppure, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora, a mezzo di ufficiale giudiziario, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

Chiunque abbia interesse ad instaurare un giudizio di ottemperanza dovrà depositare il ricorso in doppio originale, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, presso la segreteria della Commissione tributaria Regionale. L'atto introduttivo deve essere indirizzato al Presidente della Commissione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale e alla copia autenticata dell'atto di messa in mora notificato, se necessario. La segreteria della Commissione provvederà, poi, a comunicare uno dei due originali all' Amministrazione finanziaria o all'ente locale obbligato all'esecuzione. Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta nella persona di un esperto della materia oggetto di contenzioso, definendone i poteri nell'atto di nomina e fissando un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi. Il giudizio di ottemperanza, infine, viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza. In ogni caso, la possibilità di agire in ottemperanza per l'adeguamento dell'Amministrazione al giudicato è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista per l'estinzione dell'obbligazione tributaria. Infatti, ex art.2953 c.c., la prescrizione dei diritti derivati da sentenze, indipendentemente dal fatto che il diritto fatto valere sia assoggettato ad un termine diverso, è quella ordinaria decennale, ed è, perciò, esclusa qualora l'obbligo si sia ormai estinto per prescrizione ovvero per altre ragioni.

 

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