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Compenso avvocato: da quando decorrono gli interessi?

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 Con l'ordinanza n. 17122 dello scorso 26 maggio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – pronunciandosi in materia di compensi legali – ha fornito importanti precisazioni sul termine a partire dal quale decorrono gli interessi sulle somme vantate dal legale, anche in relazione all'ipotesi in cui, nel corso del giudizio instaurato per recuperare il credito, il cliente abbia versato degli acconti.

Si è difatti specificato che "nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice; ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni giudiziali prestate a favore di un cliente, aventi ad oggetto l'assistenza in un ricorso per decreto ingiuntivo e nelle successive fasi di opposizione allo stesso nonché nella procedura esecutiva.

 Il Tribunale di Udine, decidendo sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c., tenuto conto degli acconti versati dal convenuto in corso di causa, lo condannava al pagamento del residuo saldo con gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 1284 c.c., quanto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme delle quali era stato riconosciuto creditore.

In particolare, il ricorrente si doleva per aver il Tribunale previsto la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda fino al pagamento, sul presupposto che il capitale sul quale calcolare gli interessi era quello risultante in sentenza, frutto della riduzione anche in conseguenza dei versamenti effettuati in corso di causa.

Secondo il ricorrente, invece gli interessi andavano riconosciuti sul capitale originariamente richiesto, sebbene ridotto a seguito delle decurtazioni compiute dal Tribunale.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.

La Corte ricorda che, in un precedente superato, la giurisprudenza aveva ritenuto che, in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, quest'ultimo non poteva essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che concludeva il procedimento; conseguentemente, doveva escludersi che sulla somma vantata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

 Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha invece affermato il principio di diritto secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

La sentenza in commento specifica, quindi, che ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione, in conformità del principio di diritto enunciato, evidenzia la palese erroneità della soluzione cui è pervenuto il giudice di merito.

Alla luce di tanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinvia al tribunale di Udine anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

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