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Gestione separata ed obblighi per i professionisti.

inps

 La sentenza della Cassazione n. 28576/2022 fornisce importanti indicazioni con riferimento all'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

In particolare afferma quanto segue:

l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti in albi ed elenchi è collegata all'esercizio abituale, anche non esclusivo, della professione che porta ad un reddito non assoggettato a contribuzione della cassa di riferimento;

se tale reddito è superiore ai 5.000,00 euro l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria;

il discrimine è dato dal modo in cui l'attività viene svolta dal libero professionista se in forma abituale oppure no;

l'accertamento di tale requisito può essere desunto da presunzioni, come ad esempio, l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita iva, l'organizzazione di materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività;

ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità va accertato in punto di fatto, valorizzando alcuni indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo non inferiore ad euro 5.000,00, elemento da considerare insieme agli altri elementi indicatori per valutare se trattasi di attività abituale del soggetto.

Nel mese di aprile 2022 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 ha precisato che gli avvocati non iscritti alla cassa forense per il mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari minimo richiesto, devono iscriversi alla gestione separata INPS.

Non vanno comunque sanzionati civilmente per l'omessa iscrizione relativa al periodo anteriore relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, gli avvocati che si iscrivono alla gestione separata Inps, ma, il carattere dell'abitualità comporta l'iscrizione.

Inoltre, importante la consultazione della circolare n. 107 del 3 ottobre 2022 dell'INPS che nel recepire le indicazioni della Consulta ne spiega gli effetti e l'ambito di applicazione ai professionisti, fornendo le necessarie istruzioni operative.

In particolare i punti principali della circolare riguardante l'obbligo di iscrizione alla gestione separata vige per:

- i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;

- i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Soggetti per i quali "non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo "integrativo", con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo "soggettivo", che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell'ambito della categoria di riferimento."

 

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