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Avvocati. Guida al riscatto degli anni di laurea

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 Fonte https://www.cassaforense.it/

L'istituto del riscatto disciplinato dagli artt.31 e ss. del Regolamento unico della previdenza forense consente di aumentare gli anni di iscrizione a Cassa Forense, da considerare ai fini del calcolo pensionistico.

Soggetti legittimati all'esercizio del diritto di riscatto sono:

  • gli iscritti a Cassa in regola con l'invio delle comunicazioni del Modello 5 e con le contribuzioni soggettive e integrative;
  • i soggetti cancellati che conservino il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di inabilità,
  • i superstiti che vogliano conseguire il diritto alla pensione indiretta.

Gli anni riscattabili sono: a) il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza; b) il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni; c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni; d) il periodo di servizio militare prestato in guerra; e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

Cassa Forense ha precisato che l'aver presentato domanda di riscatto per uno dei periodi consentiti da tale istituto, non preclude la possibilità di presentare nuove domande per periodi diversi da quello già oggetto di precedente istanza di riscatto.

Il riscatto della laurea. Per quanto concerne il riscatto della laurea, esso è consentito per il solo corso di laurea in giurisprudenza

  • per un massimo di quattro anni in regime di vecchio ordinamento e
  • per un massimo di cinque anni in regime di nuovo ordinamento

Ne discende che non è possibile riscattare gli anni di laurea di una seconda laurea.

Effetti del riscatto. L'art.33 comma 1 prevede che "Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati." In altre parole l'esercizio del riscatto degli anni di laurea incide sul calcolo dell'ammontare dell'assegno pensionistico, per cui gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati e vengono aggiunti al montante degli anni da considerarsi in sede di calcolo di pensione.

A norma dell'art.32 comma 2 "Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l'applicazione della Legge n.45/1990."

Non è consentito, quindi, il doppio riscatto, nel senso che il corso di laurea che sia stato già riscattato presso un altro Ente Previdenziale non può essere nuovamente oggetto di riscatto. Pertanto se un avvocato ha già riscattato la laurea presso INPS non può chiedere il riscatto della laurea presso la Cassa Forense, essendo il periodo già coperto da contributi presso l'Inps. Diverso è il caso inverso; con il messaggio INPS n.4419 del 2022 si prevede che l'avvocato che abbia già riscattato la laurea nella cassa professionale può riscattarla una seconda volta presso Inps, ad esempio, per raggiungere il diritto ad una pensione autonoma nel regime Inps in aggiunta a quella presso la cassa previdenziale di categoria.

Pagamento e Rateizzazione. Il pagamento del riscatto può avvenire in due modalità:

  • in unica soluzione, entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva;
  • con rateazione, in un massimo di 10 annualità, tramite domanda inoltrata entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione della suddetta delibera. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, se superiore.

Il tasso degli interessi così determinato rimane fermo per l'intero periodo della rateazione stessa. Infatti, una volta approvato il piano rateale di riscatto, non possono essere rimodulati gli interessi anche in caso di pagamento anticipato di una delle rate. La rimodulazione degli interessi è possibile solo nel caso in cui il professionista intenda saldare anticipatamente l'intero importo dovuto a tale titolo; a tal fine l'avvocato deve inviare un'apposita richiesta a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Nel caso in cui venga richiesta la rateazione

  • è possibile versare un acconto di qualsiasi importo, ma nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto;
  • gli anni oggetto di riscatto comportano l'aumento dell'anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati e questo aumento viene riconosciuto al momento della liquidazione dell'istruttoria di riscatto, ossia quando il professionista ha saldato l'intero pagamento dell'onere dovuto.

Riduzione del numero di anni da riscattare. Nel caso in cui il piano di rateizzazione non venga onorato completamente, saranno riconosciuti validi ai fini del riscatto, gli anni per i quali è stato corrisposto l'intero onere.

Modalità di presentazione della domanda. La domanda di riscatto può essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito https://servizi.cassaforense.it/ nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online. Per la presentazione della domanda è possibile seguire il tutorial di Cassa Forense disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=CGlwgM25Pzc&list=PLW6mdvIb71dPL6_djaYyVvp7A1vy7atQk&index=35

 

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