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Con la sentenza n. 54573 dello scorso 6 dicembre, la IV sezione penale della Cassazione, ha assunto una posizione estremamente rigida nei confronti di alcuni sanitari che, nel procedere all'asportazione chirurgica di un carcinoma polmonare, avevano lasciato una garza di consistenti dimensioni all'interno della cavità pleurica del paziente. Si è, difatti, statuito che, oltre il primario, andava condannato anche il secondo operatore, sebbene lo stesso avesse avuto una minima partecipazione in quell'intervento e si fosse allontanato prima della sua conclusione , sul presupposto "il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente e di un immanente dovere di diligenza nell'utilizzo delle garze laparotomiche, il quale non risulta escluso dalla attribuzione a un componente specifico dell'equipe operatorio del compito del conteggio delle garze, preliminare, coevo e successivo all'intervento; ne deriva che il secondo operatore deve rispondere, al pari del primo operatore, di tutte le manchevolezze connesse alla esecuzione del trattamento chirurgico, con particolare riferimento alla derelizione e alla mancata verifica ed estrazione del corpo estraneo relitto nella cavità pleurica del paziente".
Indiscussa la responsabilità penale del primario, in ragione degli obblighi sullo stesso gravanti nel conteggio delle garze all'inizio e alla fine del trattamento, incerta era invece la posizione del secondo operatore imputato giacché – mentre il primario aveva preso parte all'intero svolgimento dell'intervento, durato circa dieci ore – il secondo chirurgo aveva partecipato all'intervento solo nella sua fase mediana, allontanandosi ben prima che si procedesse alle conclusive operazioni di sutura, controllo ed estrazione delle garze.
Il Tribunale di Avellino assolveva il sanitario, perché era subentrato solo in seconda battuta (dalle h. 14 fino alle h. 18,45) ad intervento già iniziato e si era allontanato dalla sala operatoria prima che l'equipe medica terminasse il proprio lavoro.
Di contro, la Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del giudice di prime cure, lo condannava, riscontrando nello stesso una condotta negligente, sia in ragione del mancato conteggio delle garze utilizzate al momento dello scioglimento dell'equipe, sia in quanto non aveva atteso la conclusione del trattamento sanitario per abbandonare l'equipe.
D'altro canto il giudice di secondo grado rappresentava che, a prescindere dalla mancata verifica del numero delle garze impiegate rispetto a quelle recuperate, la responsabilità derivava dallo stesso atto medico che aveva concorso a realizzare, per il fatto di avere omesso di recuperare la garza dalla sede operatoria pur avendo direttamente partecipato all'intervento chirurgico.
Il camice bianco, ricorrendo in Cassazione, chiedeva la riforma della sentenza di condanna, evidenziando come non poteva essergli addebitato l'errore compiuto dagli altri componenti, tenuto altresì conto degli obblighi gravanti sul capo equipe.
La Cassazione non condivide la doglianza del sanitario.
La Corte, in prima istanza, ricostruisce i profili di colpa addebitabili al secondo chirurgo: l'avere coadiuvato l'opera dell'equipe medica al momento dell'inserimento della garza in situ mancando, unitamente agli altri componenti dell'equipe, di rimuoverla; l'avere omesso il conteggio delle garze impiegate per l'intervento prima di procedere, all'esito di un trattamento durato oltre dieci ore, alla definitiva sutura del paziente; l' essersi volontariamente allontanato prima del termine dell'intervento.
In punto di diritto, in relazione alla specifica situazione di fatto creatasi, gli Ermellini riconoscono l'esistenza di un immanente dovere di diligenza del chirurgo nell'utilizzo delle garze laparotomiche, il quale non risulta escluso dalla attribuzione a un componente specifico dell'equipe operatorio del compito del conteggio delle garze, preliminare, coevo e successivo all'intervento.
Difatti, in aggiunta al controllo formale che il primario deve svolgere sull'operato del ferrista, si collocano i doveri gravanti sugli altri componenti dell'equipe sanitaria: su costoro – titolari di una coeva e solidale posizione di garanzia, per aver partecipato alle fasi salienti del trattamento chirurgico – incombe l'obbligo di diligenza nel controllo del campo operatorio, onde prevenire la derelizione in esso di cose facenti parte di quello strumentario.
Ne deriva che, con l'ingresso nella sala operatoria, l'imputato aveva assunto una specifica posizione di garanzia di talché, rispettando i protocolli osservati nel luogo di cura e nelle Raccomandazioni ministeriali, poteva e doveva impedire la verificazione dell'evento pregiudizievole, prevedibile ed evitabile, consistente nella derelizione delle garze nel corpo del paziente.
Connesso alla posizione di garanzia vi è stata, secondo la Corte, l'acquisizione di uno specifico obbligo di diligenza, in virtù dello svolgimento di una attività che si sostanziava anche nella verifica delle garze impiegate, nel conteggio delle stesse e nell'esplorazione, quale operatore, del sito ove era stato eseguito l'intervento proprio al fine di prevenire la derelizione di medicamenti e bende.
Posizione di garanzia e obblighi di diligenza avevano, quindi, fatto nascere nel secondo operatore un autonomo dovere di vigilanza e di intervento proprio in ragione del fatto di avere partecipato a un rilevante segmento dell'operazione, sicché non potevano cessare per l'anticipata cessazione della prestazione e l'abbandono concordato dell'equipe.
Sotto altro verso gli Ermellini evidenziano come era stato del tutto inopportuno l'abbandono del campo operatorio nella fase finale dell'intervento, senza che tale scelta fosse giustificata da alcuna pressante e superiore esigenza professionale e neanche dall'asserita semplicità delle operazioni ancora da compiere: invero egli – considerata la delicatezza e la lunghezza dell'intervento, l'articolazione delle manovre di sutura da eseguirsi a strati, l'esigenza di procedere ad una conta finale dei presidi impiegati e la stanchezza del primo operatore in esso impegnato da 10 ore – era tenuto a vigilare sulla delicata attività finale di controllo e della conta delle garze e degli strumenti.
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