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Focus sulla riunione dei procedimenti civili

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Inquadramento normativo: Artt. 273- 274 c.p.c.

La riunione dei procedimenti civili: La riunione dei procedimenti civili è disposta:

  • se essi fanno riferimento alla stessa causa o a cause connesse e pendono davanti allo stesso giudice. In tali casi quest'ultimo provvede d'ufficio;
  • se essi sempre per la medesima causa o per cause connesse pendono dinanzi a giudici diversi. In quest'ipotesi, il giudice, avuta la notizia di detta pendenza, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, con decreto, i) nel caso in cui i procedimenti hanno ad oggetto la stessa causa ordina la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire, ii) nel caso in cui i procedimenti hanno ad oggetto cause connesse, ordina che queste siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Nelle ipotesi su descritte mai può essere disposta la sospensione neppure quando tra le stesse cause sussista un rapporto di pregiudizialità. In queste fattispecie se i procedimenti pendenti hanno ad oggetto cause identiche o connesse, il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio affinché venga ordinata la riunione o la fissazione di una stessa udienza per i provvedimenti opportuni. E ciò a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. nn. 12441/2017; 20149/2014; 13330/2012, richiamate da Cass. civ., n. 31801/2018). 

L'omesso provvedimento di riunione: Nelle ipotesi in cui è possibile disporre la riunione dei procedimenti, se detta riunione è omessa, l'omissione non sarà sindacabile in sede di legittimità e «non comporterà alcuna nullità, in relazione agli effetti che ne derivano per lo svolgimento del processo». E ciò in considerazione del fatto che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei processi civili è espressione di un potere discrezionale di quest'ultimo, ispirato a principi di economia processuale. Infatti detto provvedimento ha carattere ordinatorio e non decisorio (Cass., nn. 24496/2014; 12989/2010; 19693/2008, richiamate da Cass. civ., n. 32345/2019) e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte di cassazione.

Riunione e autonomia delle cause riunite: «La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto e soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercé la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione (Cass. nn. 17592/2005, 2910/2002, richiamate da Cass. civ., n. 24590/2019) e ciò in quanto l'esercizio del contraddittorio e il diritto di difesa mantengono intatta la possibilità di esaustiva esplicazione» (Cass. civ., n. 24590/2019).

Istanza di concordato e richiesta di fallimento: La domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi. 

Ove tra le stesse sussista un rapporto di continenza è possibile che sia disposta la riunione dei relativi procedimenti, se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39 c.p.c., comma 2, in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi (Cass., SU, nn. 9935/2015, 9936/2015, richiamate da Cass. civ., n. 4343/2020).

Opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio: Se dinanzi al medesimo ufficio giudiziario è proposta opposizione a decreto ingiuntivo in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio, in tale ipotesi non sussiste litispendenza o continenza fra i due procedimenti. Tuttavia, il fatto che detti procedimenti pendano innanzi allo stesso ufficio, fa emergere l'esigenza della loro riunione (Cass., n. 8327/2002, richiamata da Tribunale Ascoli Piceno, sentenza 4 novembre 2019).

Opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo: «Sussiste litispendenza fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, e sempreché le cause pendano innanzi a giudici diversi. Invece, nell'ipotesi - più probabile - in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; ovvero, qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.» In caso di riunione, restano ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (Cass. civ., n. 26285/2019).

 

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