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Art 108 D.P.R. n. 1229/1959
La responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».
Con riferimento all'ufficiale giudiziario, questi è civilmente responsabile:
Ove l'ufficiale giudiziario si rifiuti di compiere l'atto richiesto deve indicarne i motivi per iscritto, a pena di sospensione dall'incarico. Nell'ipotesi, invece, in cui sia impossibilitato a compiere nei termini l'atto richiesto, dovrà immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o all'ufficiale giudiziario dirigente. In mancanza, egli sarà punito con la censura e nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare. Senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi su descritte, allo stesso potrà essere richiesto il risarcimento dei danni (art. 108 D.p.r. n.1229/1959);
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.