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Focus sui criteri di liquidazione delle spese nel processo civile

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Inquadramento normativo: Art. 14 c.p.c.; Artt. 91-92 c.p.c.

Le spese giudiziali e il principio di soccombenza: La ripartizione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza. In forza di tale principio, il giudice, all'esito del processo:

  • condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, liquidando anche i compensi dovuti al difensore;
  • individua il soccombente in base al principio di causalità. In buona sostanza la parte obbligata a rimborsare le spese processuali alle altre è quella «che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi» (Cass. n. 25111/2006, richiamata da Tribunale Imperia, sentenza 5 giugno 2019);
  • può derogare al criterio della soccombenza e compensare parzialmente o totalmente le spese processuali tra le parti in caso i) di reciproca soccombenza, o ii) di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Tribunale Imperia, sentenza 5 giugno 2019).

Nell'ipotesi di soccombenza reciproca, la discrezionalità del giudice, tuttavia, trova un limite, ossia egli non potrà addossare, in tutto o in parte, «il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito» (Cass. civ., n. 10685/2019).

Spese giudiziali e cessazione della materia del contendere: Nel caso in cui sopravvenga la cessazione della materia del contendere, il magistrato dovrà pronunciarsi, comunque, sulle spese giudiziali. In tale ipotesi, la decisione in punto di regolamentazione di dette spese sarà retta dal principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., n. 30857/2018, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 19 aprile 2019). 

In buona sostanza il giudice dovrà decidere in base alla fondatezza o meno delle pretese delle parti.

Spese processuali e terzo chiamato in causa: Se, nel corso del giudizio, il convenuto ha chiamato in garanzia un terzo, in caso di soccombenza dell'attore, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo sarà posto a carico dell'attore, anche se quest'ultimo non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia. Il rimborso, invece rimarrà a carico della parte che ha chiamato il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass., nn. 7431/012; 12301/05, richiamate da Corte d'Appello Genova, sentenza 5 giugno 2019 ).

Spese processuali e difetto di procura ad litem: Se il difensore agisce in giudizio senza che vi sia stato conferimento di procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, la sua attività non produrrà effetto sulla parte e resterà un'attività di cui il legale ne assumerà esclusivamente la responsabilità. Ne consegue che il giudice potrà condannare quest'ultimo a pagare le spese del giudizio. Nell'ipotesi, invece, in cui la procura ad litem venga rilasciata, ma successivamente sia dichiarata invalida o inefficace, «non sarà ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo» (Cass. S.U., n. 10706/2006, richiamata da Cass. civ., n. 14474/2019). 

Spese processuali e giudice di rinvio: Nell'ipotesi in cui una sentenza sia impugnata e il giudice dell'impugnazione provveda alla riforma della decisione, rinviando all'organo giudicante del precedente grado anche per le spese processuali, quest'ultimo (giudice di rinvio) dovrà provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione se rigetta l'appello (Cass. n.15506/2018, richiamata da Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, sentenza 23 aprile 2019).«Inoltre "in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte"»(Cass. n. 20289/2015, n. 2634/2007, richiamate da Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, sentenza 23 aprile 2019).

Valore della causa e liquidazione delle spese processuali: Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese viene stabilito in modo diverso a seconda che la domanda attorea sia accolta o meno. Nel primo caso, detto valore sarà pari alla somma attribuita dal giudice; nel secondo caso, ossia quando la domanda viene rigettata, il valore della causa sarà pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (c.d. principio del disputatum: Cass., n. 5381/2006, n. 16707/2004, n. 13113/2004, n. 2407/1998, n. 2477/1986, richiamate da Cass. civ, n. 15857/2019).


 

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