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Se a seguito di incidente stradale, a causa del danneggiamento dell'auto, si noleggia un veicolo sostitutivo, la prova che le spese per il noleggio [...] sono dovute al fermo tecnico non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per "esplicita prova".
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27389 del 19 settembre 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
La società ricorrente ha acquistato il credito che l'automobilista coinvolto in un incidente stradale vantava nei confronti dell'assicurazione. In buona sostanza, quest'ultimo a seguito di sinistro, ha subito il fermo tecnico del suo veicolo assicurato ed è stato costretto a noleggiare una vettura sostitutiva. Il danneggiato è venuto a vantare verso la compagnia di assicurazioni anche il credito per il noleggio, che ha ceduto alla società ricorrente. Quest'ultima ha citato la compagnia di assicurazioni per sentirla condannare al pagamento di detto credito. La domanda, in primo grado, è stata rigettata in quanto il credito è stato considerato non cedibile. In grado d'appello, il Tribunale, ritenuto il credito cedibile, ha osservato che la parte non ha fornito "prova rigorosa che il costo dell'autonoleggio sia stato conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa".
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione della SC
La società ricorrente ritiene che, per conforme giurisprudenza, non è necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un'auto sostitutiva, ma è sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa.
Dello stesso avviso sono i Giudici di legittimità.
La Suprema Corte, innanzitutto, fa rilevare che il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa. Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene. Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.
Orbene, nel caso di specie, la decisione impugnata dà atto del fatto che il danno su citato è stato provato, ma conclude affermando che non è stato dimostrato che detto danno sia stato conseguenza immediata del danneggiamento del veicolo. La Corte di Cassazione, invece, ritiene che è sufficiente che vi sia la prova di aver sostenuto le spese di noleggio per un veicolo sostituivo, poiché la relazione causale tra il fermo e il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. Ne consegue che non è necessaria la prova esplicita che le spese di noleggio siano state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, essendo sufficiente una dimostrazione per presunzioni.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato accolto.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.