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Fermo amministrativo: procedura, preavviso, opposizione e sanzioni

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Inquadramento normativo: art. 50, D.p.r. n. 602/1973; art. 86, D.p.r. n. 602/1973; Art. 7, Legge n. 212/2000; Art. 205 D.Lgs. n. 285/1992; art. 22 bis, Legge n. 689/1991.

Fermo amministrativo: Decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento «il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (quali motocicli, autoveicoli ecc., n.d.r.), dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza».

Procedura di iscrizione del fermo amministrativo: L'iscrizione del fermo amministrativo è avviata dall'agente di riscossione attraverso la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di un preavviso, con cui viene comunicato che in caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni, seguirà il fermo su indicato.

Beni esclusi dal fermo amministrativo: Sono esclusi dalla procedura di iscrizione del fermo amministrativo i beni che sono strumentali all'esercizio dell'impresa (Comm. trib. regionale Sicilia Palermo, n. 2580/2018).

Preavviso di fermo amministrativo: Il preavviso di fermo non è altro che un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento. Si tratta, in buona sostanza, di «un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria» (Cass. n. 22018/2017; Cass. 26052/2011, richiamate da Cass. civ., n. 5469/2019). Tale atto,quale richiesta di pagamento, è anche idoneo ad interrompere la prescrizione (Cass. civ., n. 5469/2019).

Impugnabilità del preavviso di fermo: Il preavviso di fermo, come atto amministrativo che lede la sfera patrimoniale del contribuente, è autonomamente impugnabile (v. Cass., Sez. Un., n. 11087/2010, richiamata da Cass. civ., n. 1150/2019) e per tal verso, esso deve tassativamente indicare: 

  • «l'ufficio presso quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
  • il responsabile del procedimento» (Cass. civ., n. 1150/2019).

Opposizione del fermo amministrativo: È possibile opporsi al provvedimento di fermo amministrativo. In tali casi, l'opposizione ha la natura di un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione della misura in questione. In buona sostanza essa si configura come un'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione del fermo, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti. In tali casi, azioni di questo genere non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi e non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione (Cass. civ., n. 14801/2018).

Legittimato passivo necessario nel giudizio di opposizione in questione è l'agente della riscossione perché:

  • da un lato, esso è il soggetto che ha dato corso all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
  • dall'altro lato, nei confronti dell'agente di riscossione andrà pronunziata la condanna alla cancellazione.

A sua volta l'agente di riscossione ha la «facoltà di chiamare in causa l'ente creditore [...] per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità» (Cass. Ord. 10854/2018, richiamata da Tribunale Sassari, sentenza del 13 febbraio 2019). 

Competenza giurisdizionale: Per il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a cartelle esattoriali aventi a oggetto:

  • crediti tributari è competente la Commissione tributaria;
  • crediti previdenziali è competente il Tribunale del lavoro.

Per il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada, invece, la competenza è per materia del giudice di pace, senza limiti di valore. E ciò in considerazione del fatto che – come detto sopra –«il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, ha natura alternativa all'esecuzione e, dunque, la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, è soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore» (Cass. Sez. Un. n. 10672/2015 e Cass. n. 23564/2016, richiamate da Tribunale Sassari, sentenza del 13 febbraio 2019).

Circolazione con mezzi soggetti a fermo amministrativo (sanzioni): «Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo». 

 

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