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Facebook e terrorismo, sentenza della SC: "Non è libera manifestazione del pensiero"

Libera manifestazione del pensiero oppure piuttosto condotta penalmente rilevante, in quanto preparatoria di ulteriori reati di terrorismo? Questo il quesito che è stato scelto dalla Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento.

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13422 del 22 marzo 2018, hanno affermato il principio secondo cui la semplice condivisione e la postazione sul profilo Facebook del soggetto di una serie di dati, non va considerata esercizio del fondamentale diritto della liberta` di manifestazione del pensiero, ma piuttosto come atti preparatori diretti alla commissione di reati per fini terroristici.

I Fatti
Con proprio provvedimento la Corte di appello di Bari aveva rigettato l´impugnazione proposta dal ricorrente finalizzata ad ottenere la revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza adottata nei suoi confronti, ex ´art. 4, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2011. Avverso il provvedimento della corte territoriale, veniva proposto ricorso per cassazione con il quale si denunciava la violazione degli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 19 e 21, Cost., in quanto, da un lato, la fattispecie di cui all´art. 414, co. 4, c.p., attribuita al proposto, e le condotte da quest´ ultimo poste in essere, come valutate dalla corte territoriale, non erano riconducibili alle categorie previste dall´art. 4, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2011; dall´altro, la corte territoriale, nel pronunciarsi sulla pericolosità sociale del proposto, aveva omesso di prendere in considerazione la memoria ed il materiale forniti dalla difesa.


Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto. Gli stessi hanno ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza del S.C., secondo cui in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente. Nel caso concreto poiché il ricorso proposto ha denunciato i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi si deve dichiarare l´inammissibilità. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n.5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580; Cass, sez. U., 29.5.2014, n.33451, rv. 260246).

Secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello ha correttamente rilevato come la condotta posta in essere dal proposto, attraverso la condivisione e la postazione sul suo profilo Facebook di una serie di dati, puntualmente descritti ed esaminati dal giudice di appello, "lungi dal rappresentare l´esercizio del fondamentale diritto della libertà di manifestazione del pensiero, sia riconducibile alla previsione di cui all´art. 4, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2011, sub specie di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione di reati, con finalità di terrorismo internazionale, risolvendosi essi, complessivamente valutati, in una vera e propria apologia del terrorismo internazionale, nella forma assunta attraverso le attività dell´organizzazione terroristica nota come "ISIS" o "DAESH", di cui egli ha esaltato le gesta, al punto tale da dimostrare di essere pronto a seguirne gli insegnamenti ".

Nel caso di specie, affermano i giudici della quinta Sezione, la Corte territoriale ha seguito quindi il percorso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, procedendo ad un preliminare e attuale inquadramento del proposto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D. L.gs. 6 settembre 2011,n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, facendo ad esso seguire la "fase prognostica in senso stretto", attraverso la valutazione di elementi concreti ed attuali, nella prospettiva delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (cfr. Cass., sez. I, 14.6.2017, n. 54119, rv. 271543).
Per tali motivi è stato rigettato il ricorso.
Si allega sentenza
Documenti allegati
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