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Ricorsi su mobilità docenti, Sezioni Unite precisano a quale giudice chiedere l´annullamento dell´assegnazione

Importantissima sentenza depositata il 10 aprile. È il giudice ordinario, e non il Tar,che secondo le Sezioni Unite è munito di giurisdizione in materia.
Con sentenza n. 8821 del 10 aprile 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che con riferimento alla mobilità dei docenti, i provvedimenti con cui questi ultimi vengono assegnati ad ambiti territoriali non prioritariamente indicati nelle loro domande di mobilità, attengono alla fase esecutiva del rapporto di lavoro. Con l´ovvia conseguenza che, nel caso in cui detti provvedimenti siano opposti, il Giudice competente a decidere sull´opposizione è quello ordinario e non l´autorità giudiziaria amministrativa. Ma vediamo più dettagliatamente la questione.
 
Il caso
Le ricorrenti, assunte come docenti, avevano proposto dinanzi al TAR competente ricorso contro:
i) i provvedimenti di assegnazione degli ambiti territoriali emessi in attuazione del CCNL concernente la mobilità del personale docente ed ATA per l´anno scolastico 2016/2017;
ii) l´ordinanza ministeriale avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l´anno scolastico 2016/2017;
iii) il CCNL integrativo riguardante proprio la mobilità predetta.
In buona sostanza, le ricorrenti lamentavano che tutta la disciplina relativa alla procedura di mobilità territoriale fosse illegittima e che nei loro specifici casi i criteri di trasferimento ad altre cattedre non rispecchiavano quelli di cui le stesse erano titolari. La stessa ordinanza ministeriale sulla base della quale erano stati emanati i provvedimenti di assegnazione degli ambiti territoriali, a loro dire, era lesiva nei loro confronti. E ciò in considerazione del fatto che non erano stati chiariti né i posti disponibili per tipologia e provincia, né le modalità di assegnazione, né l´elenco dei docenti. Il TAR si pronunciava sull´inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario. A parere del TAR, infatti, la materia della mobilità essendo riservata alla contrattazione collettiva e riguardando la fase esecutiva del rapporto di lavoro, è di competenza dell´autorità giudiziaria ordinaria. La questione è stata sottoposta all´attenzione della Suprema Corte.
 
La decisione della SC.
La Corte di Cassazione, innanzitutto, fa la seguente distinzione:
  • gli atti amministrativi emanati dalla Pubblica Amministrazione per dettare i principi guida inerenti l´organizzazione dei propri uffici non influiscono sui diritti di cui sono titolari i dipendenti (diritti soggettivi). Tali atti, essendo espressione di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, possono incidere solo sull´interesse legittimo, ossia sul´interesse del privato al corretto uso del potere pubblico;
  • gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione, in qualità di datrice di lavoro, con cui la stessa gestisce i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, sono espressione, invece, dell´esercizio di poteri di natura privata, ossia di poteri corrispondenti a quelli esercitati da un datore di lavoro privato (art. 5 D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull´ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Tali atti, al contrario dei precedenti, possono incidere sui diritti soggettivi dei dipendenti.
Chiarita questa distinzione, i Giudici di legittimità affermano che contro il secondo tipo di atti è possibile ricorrere al Giudice ordinario, la cui competenza resta ferma anche quando tali atti siano stati emanati in conseguenza di un atto del primo tipo. E ciò in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di atti di natura privata. Orbene, tornando al caso di specie, l´ordinanza ministeriale impugnata dalle ricorrenti, sulla base della quale sono stati emanati i provvedimenti di assegnazione degli ambiti territoriali, riguarda le modalità di applicazione delle norme del CCNL integrativo (CCNLI), concernenti la mobilità del personale docente. Il CCNLI, a sua volta, rinvia, per le modalità di esecuzione delle sue disposizioni, all´adozione di un´ordinanza ministeriale ai sensi dell´art. 462 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 ("Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"). Il richiamo al CCNLI da parte dell´ordinanza in questione rende indubbio che la materia della mobilità è sottratta al potere autoritativo e pubblicistico dell´Amministrazione, essendo espressione, invece, dell´esercizio di un potere corrispondente a quello di un datore di lavoro privato. E ciò in quanto detta procedura riguarda la gestione e le modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti pubblici, la cui natura, per legge, è stata equiparata a quella privatistica. La natura privatistica della procedura di mobilità, peraltro, interessa anche l´ordinanza ministeriale impugnata dalle ricorrenti, Infatti, detta ordinanza, non stabilendo alcun principio guida in merito all´organizzazione degli uffici pubblici, ma disciplinando solo le modalità della procedura di mobilità (e quindi le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro), non può ritenersi il frutto dell´esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, bensì espressione del potere esercitato da quest´ultima in qualità di datrice di lavoro. Tali argomentazioni, dunque, non fanno altro che consolidare la decisione del TAR, condivisa dalla Suprema Corte, ossia che tutti provvedimenti oggetto del ricorso delle docenti, nella questione in esame, non sono impugnabili dinanzi al Giudice amministrativo, ma dinanzi al Giudice ordinario. Diverso sarebbe stato il caso in cui le ricorrenti avessero impugnato la procedura concorsuale, diretta non alla mobilità, ma all´assunzione dei docenti (e più in generale dei dipendenti pubblici). In questi casi i provvedimenti relativi a tale procedura, finalizzati a fissare i criteri guida per l´organizzazione degli uffici pubblici e non a gestire i rapporti di lavoro, sarebbero stati espressione del potere pubblicistico e autoritativo dell´amministrazione. Con l´ovvia conseguenza che, in caso di eventuali opposizioni, il Giudice competente a decidere sarebbe stato quello amministrativo, anziché quello ordinario. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalle docenti, affermando, nel caso in esame, la competenza del Giudice ordinario.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm;
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