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Con sentenza n. 177 del 25 gennaio 2019, il Tar Sicilia ha stabilito che il Comune che esclude illegittimamente un soggetto dal regime di convenzione i) è responsabile per fatto illecito, ii) deve risarcire i danni patrimoniali subiti dall'escluso, da liquidarsi secondo ben determinati criteri. Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi, il soggetto estromesso è una Fondazione che svolge servizio di attività educativo-assistenziale in regime di convenzione.
Ripercorriamo i punti salienti della questione.
I fatti di causa.
La ricorrente è una Fondazione che
È accaduto che per un anno scolastico l'ente comunale ha estromesso dal convenzionamento la ricorrente per asserite irregolarità contabili relative al precedente anno. Contro il provvedimento di estromissione, la Fondazione ha proposto opposizione; opposizione, questa, che il Tar ha accolto. Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali [...] patiti a causa dell'illegittimo provvedimento di esclusione, sostenendo che sussistono i presupposti dell'ingiustizia del danno, del nesso di causalità, della colpa dell'Amministrazione e del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante derivante dal mancato introito dei corrispettivi».
Il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi.
La decisione del Tar.
Innanzitutto il Tar richiama, in punto di risarcimento del danno, la consolidata giurisprudenza, secondo cui «grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della relativa domanda e, dunque, sia il nesso eziologico fra l'illecito provvedimentale e il danno, sia la diminuzione patrimoniale; e ciò, in quanto la domanda risarcitoria "…è governata dai criteri ordinari, fra i quali la prova della sussistenza degli elementi costitutivi, incombente ex art. 2697 c.c. sul danneggiato, della responsabilità aquiliana (ossia della responsabilità per fatto illecito, n.d.r.), quali l'ingiustizia del danno, la colpevolezza della P.A., il nesso di causalità fra la condotta illecita e il danno evento (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839; 28 luglio 2015, n. 3707; 23 novembre 2015, n. 5307; 9 febbraio 2016, n. 559; sez. IV. 6 aprile 2015, n. 1356; sez. V, 18/1/2016, n. 125)…" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2016, n. 3791)».
Ciò detto, dall'esame del caso in esame emerge che la ricorrente ha dimostrato tutti gli elementi innanzi citati. In particolare, la Fondazione ha provato:
Con riferimento a quest'ultimo elemento, i Giudici amministrativi evidenziano che se non fosse stato emesso il provvedimento di estromissione della ricorrente, il Comune avrebbe stipulato la convenzione con la Fondazione, la quale non avrebbe subito un danno da mancato introito dei corrispettivi. Un pregiudizio, questo, che appare ancora più grave se si pensa che la ricorrente «ammessa da diversi anni al regime di convenzionamento» aveva fatto affidamento sulla stipulazione della convenzione. Alla luce di tanto, quindi, a parere del Tar, la domanda di risarcimento del danno è fondata.
Ai fini della quantificazione, i Giudici amministrativi individuano i criteri che il Comune dovrà prendere in considerazione, quali:
«L'ammontare del risarcimento così complessivamente stabilito, poi, trattandosi di debito di valore, dovrà essere aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6287)».
In forza delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar, accogliendo il ricorso della Fondazione, ha condannato la pubblica amministrazione al risarcimento dei danni da liquidare in base ai criteri su indicati.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.