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Riferimenti normativi: Art.2051 c.c.
Focus: Il condominio è tenuto a risarcire il condòmino che, inciampando nel tappeto posto all'ingresso dell'androne, subisce una frattura? Sul caso si è pronunciato il Tribunale di Bergamocon la sentenza n.524 dell'11 maggio 2026.
Il caso: Una condòmina mentre rientrava a casa in compagnia del marito era inciampata nel tappeto posizionato davanti alle scale nell'ingresso condominiale andando a sbattere contro la parete e cadendo a terra. In seguito a tale caduta, provocata dalle condizioni di usura ed instabilità del tappeto posto all'ingresso dell'androne condominiale della propria abitazione, subiva la frattura del femore sinistro per cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico ed a terapia riabilitativa riportando, altresì, invalidità permanente. Di conseguenza, la stessa citava in giudizio il condominio, nella persona dell'amministratore pro-tempore, chiedendone, ai sensi dell'art.2051 c.c., la condanna ed il risarcimento per i danni subiti a causa della caduta provocata dal tappeto.
Il condominio si è costituito in giudizio contestando l'esistenza del sinistro e la sussistenza di qualsiasi situazione di pericolo o di "insidia", chiedendo il rigetto delle richieste della condòmina con contestuale chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione che, costituitasi in giudizio, ha confermato le deduzioni del condominio. Il giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie le disposizioni dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia, ed ha richiamato e condiviso l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità c.d. oggettiva ex art. 2051 c.c. Secondo tale orientamento il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso. Grava, invece, sul custode la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito nel quale rientra il comportamento imprevedibile della vittima che poteva evitare il danno se la situazione di rischio era prevedibile e superabile con l'adozione delle cautele ordinarie (Cass. 33129/2024; Cass. 12663/2024).
Premesso ciò, il giudice ha osservato che, nel caso di specie, l'attrice non aveva fornito adeguata dimostrazione del nesso causale tra lo stato dei luoghi e la dinamica della caduta. Tant'è che neanche le dichiarazioni rese dalla stessa e dai testi avevano consentito una puntuale ricostruzione dei fatti tra il momento in cui la danneggiata era entrata nel condominio ed il momento della caduta, e anche dalla consulenza tecnica d'ufficio non potevano trarsi elementi utili circa le modalità con cui si era verificato l'evento, essendo stato accertato esclusivamente il quantum del danno biologico.
La mera usura estetica del tappeto, che costituisce pacificamente una cosa inerte priva di dinamismo proprio, secondo il giudice, non equivale a pericolosità intrinseca in assenza di buchi, rigonfiamenti, disconnessioni strutturali o analoghi vizi che lo rendano obiettivamente inidoneo alla fruizione in condizioni di sicurezza. Peraltro, la stessa danneggiata, il marito e altri condòmini, avevano confermato che, in realtà, il tappeto si trovava nella medesima posizione da circa 10-15 anni, era pienamente visibile e non aveva mai determinato segnalazioni o incidenti nell'arco di un lungo periodo, nonostante il costante utilizzo dell'androne condominiale. Alla luce di tali circostanze, il giudice ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese della parte attrice.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.