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Concorso 2022, classe "Scienze giuridico – economiche", nove candidate fanno ricorso al Tar chiedendo l'annullamento degli atti con i quali era stato accertato il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100.
Le ricorrenti, infatti, avevano partecipato alla prova scritta del concorso ordinario DD n. 449 del 21 aprile 2020, volto a reclutare docenti in particolare per la classe di concorso A046 relativa all'indirizzo scienze giuridico economiche.
Le candidate, però, ritengono erronea la formulazione di uno dei quesiti della prova concorsuale rientrante nell'elenco T5 e perciò fanno ricorso.
Il quesito a livello nazionaleriguardava la prova scritta del 19 maggio 2022 ed era il seguente: Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?
[a] Quando i condomini sono più di quattro
[b] In tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno
[c] Quando i condomini sono superiori a dieci
[d] Quando i condomini sono superiori a tre
La domanda cautelare incidentalmente presentata dalle ricorrenti viene accolta.
Il Tar ha dato atto che il quesito contestato è stato oggetto di revirement da parte della stessa amministrazione e le nove ricorrenti sono state ammesse all'orale e hanno pure superato tale ulteriore prova.
Le stesse sono state anche inserite in graduatoria, senza riserva alcuna, pertanto, per gli stessi giudici, sussistono sufficienti elementi per ritenere che la loro posizione sia fondata, anche considerando che l'amministrazione non ha dedotto alcunché in giudizio, con conseguente operatività del principio di non contestazione sancito dall'art. 64 c.p.a.
Al contempo il collegio di giudici amministrativi ha osservato che l'assenza di un esplicito riconoscimento in atti, da parte del Ministero, del formale autoannullamento del quesito contestato, non consente agli stessi togati di ritenere sussistente un'ipotesi di cessata materia del contendere, oppure una sopravvenuta carenza di interesse, e per l'effetto hanno proceduto a un'esplicita statuizione di annullamento degli atti impugnati, nella parte di interesse, con conseguente consolidamento della posizione delle ricorrenti. Di conseguenza il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori (Sezione III Bis, Sentenza 27 marzo 2024, n. 6042).
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!