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Elementi sintomatici dell’unicità soggettiva di una pluralità di aziende.

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Anche in assenza di un formale collegamento, più società possono essere ritenute un unico centro di imputazione di interessi, quando abbiano in comune anche solo alcuni degli organi sociali ed abbiano la medesima sede legale (nella specie tre Hotel erano gestiti dallo stesso amministratore unico - che ne era anche il proprietario -, mentre il personale di una delle tre aziende si occupava dell'attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società, attività che, peraltro, esulava dall'oggetto sociale della società gerente).

Il caso

La Corte d'Appello di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento di una lavoratrice da parte di un'azienda alberghiera e, ravvisando la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra tale azienda ed altre due società - con conseguente sommatoria di tutti i lavoratori occupati dalle società nel loro complesso - in applicazione dell'art. 18, comma 4 della Legge 300 del 1970, condannava in solido le tre società alla reintegrazione della lavoratrice ed al versamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto.

In particolare, il meccanismo utilizzato dalle tre società per "far circolare" i lavoratori al loro interno, era quello dell'appalto di servizi, appalto del pari reputato illegittimo dal giudice del merito.

Una delle tre società ricorreva in Cassazione articolando vari motivi, tra cui la violazione e falsa applicazione dell'art. 2359 c.c. e di ogni altra disposizione in materia di rilevanza della nozione formale di controllo e collegamento societario, nonché degli artt. 2243 e ss., in specie 2325 e 2462 c.c..

Secondo la società ricorrente, infatti, la nozione di centro unico di imputazione di interessi poteva ravvisarsi solamente nelle ipotesi di collegamento e controllo societario previste dall'art. 2359 c.c., situazione che non ricorreva nel caso di specie.

La decisione della Corte.

Riguardo alla ravvisata violazione delle regole dettate in materia di controllo societario, la Corte ha chiarito che "Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese. Tale collegamento, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito".

La suprema Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte territoriale anche in ordine all'accertamento dell'esistenza di una preordinazione in frode alla legge, affermando che il quadro probatorio emerso dall'istruttoria deponeva nel senso che gli elementi di collegamento fra le società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva.

Secondo la Cassazione, infine, i criteri attraverso i quali la Corte di merito è pervenuta alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale finalizzata alla gestione dell'attività alberghiera - vale a dire, la circostanza che tutte le società avessero come amministratore unico la stessa persona ed il fatto che ilpersonale dipendente di una delle tre società si occupasse dell'attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società, attività che, peraltro esulava dall'oggetto sociale della società gerente (che consisteva nella realizzazione e produzione, messa in opera di apparecchiature eoliche) e che andava ben oltre la mera gestione dell'attività contabile-amministrativa, - sono coerenti con il consolidato principio secondo il quale è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori .

La corte ha pertanto rigettato il ricorso.




Nome File: Cass.-16975-202_20220620-170608_1
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