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Con l'ordinanza n. 29980 depositata lo scorso 25 ottobre, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che chiedeva la restituzione di un immobile donato alla fidanzata in vista delle future nozze.
Ribaltando l'orientamento giurisprudenziale che riteneva impossibile far rientrare nell'alveo dell'art. 80 le donazioni (dirette o indirette) immobiliari perché non costituenti liberalità d'uso, si è precisato che "i doni tra fidanzati, di cui all' art. 80 c.c., costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un uomo conveniva in giudizio l'ex fidanzata chiedendo che il giudice pronunciasse, ai sensi dell'art. 80 c.c., la revoca di un atto di compravendita di un appartamento, da qualificarsi come donazione indiretta da parte dell'attore verso la donna, connesso alla promessa di matrimonio con la stessa scambiata.
Il Tribunale di Taranto respingeva la domanda, escludendo che nell'ambito applicativo dell'art. 80 del codice civile potessero rientrare gli immobili: secondo il giudice – posto che l'art. 80 c.c. riguarda i doni e suppone una fattispecie di liberalità d'uso, non necessitante di forma solenne – la donazione immobiliare, per la quale è necessaria la forma pubblica, non può esser considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d'uso.
La Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, rilevando come, per associazione con le liberalità d'uso, non potesse rientrare nella categoria dei doni di cui all'art. 80 c.c. la donazione immobiliare, diretta o indiretta.
Ricorrendo in Cassazione, l'uomo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del codice civile, sostenendo come la retta interpretazione di tale norma, dal tenore letterale ampio, imporrebbe di dire che la stessa contempla non solo i veri e propri "doni" tra fidanzati, intesi come liberalità d'uso, ma anche le eventuali donazioni immobiliari, ivi comprese le indirette.
La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.
La Corte premette che, secondo un recente orientamento, i doni prenuziali di cui all'art. 80 sono vere e proprie donazioni, con conseguente possibile concorrenza delle previsioni regolative individuate nella suddetta norma e negli articoli 769 e seguenti del codice civile; si è quindi specificato che i doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituiscono appunto - vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice.
Ciò premesso, la Cassazione ritiene che anche la donazione di immobili debba rientrare nello spettro dell'art. 80 c.c., sia in relazione all'agire e al sentimento sociale, sia per quella che, anche alla luce dei mutati rapporti sociali, è la ratio dell'art. 80.
Difatti, è appunto conforme alla realtà sociale constatare che una delle frequenti ipotesi di dono effettuato in vista del futuro matrimonio è - oggi - proprio quella in cui persone vicine ai fidanzati (o anche a uno di essi), come per esempio i genitori, acquistino o ristrutturino immobili da destinare alla famiglia che nascerà; la ratio della restituzione è correlata, nell'art. 80, non al semplice valore dei beni donati, quanto piuttosto alla eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giunto a compimento, e che è opportuno rimuovere per quanto possibile: proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende, invece, restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto.
Ne deriva che la ratio della norma consista nella tutela di una presupposizione, tale essendo quella incentrata sul futuro matrimonio che imprime la specifica destinazione ai beni donati "a causa della promessa"; pertanto quel che dunque rileva, ai fini dell'azione restitutoria, è in casi simili sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa.
Alla luce di tanto e con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come non può validarsi l'affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto impossibile far rientrare nell'alveo dell'art. 80 le donazioni (dirette o indirette) immobiliari perché non costituenti liberalità d'uso.
Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
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