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Donazioni genitori figli e tassazione.

accordo

 La Corte di Cassazione , sezione tributaria a seguito di una circolare dell'Agenzia delle entrate, si è pronunciata in merito alle donazioni a favore dei figli.

Secondo la Corte , nel caso in cui non ci sia obbligo di registrazione non occorre pagare l'imposta di donazione, difatti, la tassazione scatta soltanto se le liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione o nel caso di registrazione volontaria o ancora se avendo un valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

Nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene difatti analizzata la circolare 30/2015 dell'Agenzia delle Entrate definita dagli ermellini come "non condivisibile", "imprecisa" e "incompleta" nella parte in cui afferma che l'imposta di donazione si applica alle "liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto".

 La sentenza, si origina dal Testo unico dell'imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione, sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell'imposta sulle donazioni nel caso di donazione indiretta, vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall'acquirente, dopo avere  però, precisato che resta ferma l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione.

Da questi elementi la Cassazione desume che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Di conseguenza, ad esempio le donazioni informali che non vengono effettuate per iscritto non sono oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, tranne nel caso si faccia la registrazione "volontaria" della donazione stessa o 9la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia «confessata» dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario".

 Rileva però la questione, se, per la donazione indiretta risultante da atti soggetti a registrazione sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell'atto in questione anche come donazione.

La Cassazione risponde negativamente osservando che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi già sopra accennati: la «facoltà» del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il «potere» dell'amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto ricorrere di due presupposti: quando l'esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti di accertamento tributario.

Da ciò si desume che evidentemente non vi è un obbligo generalizzato di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione.

 

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