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Distanze minime tra nuove aperture dei centri scommesse: il paradosso derivante dall’eccezionalità della norma.

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"Qualora il regolamento comunale vieti l'apertura di "centri di scommesse" o "spazi per il gioco lecito" a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, deve ritenersi che la norma si riferisca solo all'apertura ex novo di "centri scommesse e […] spazi per il gioco" ma non disponga, di converso, analoghi vincoli per potersi autorizzare nuove attività commerciali riconducibili alla categoria dei cd. "luoghi sensibili", laddove in situ già legittimamente operino delle sale giochi o spazi assimilati; infatti, poiché la norma impone una grave limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, come tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma".

Consiglio di Stato, sentenza del 18 ottobre 2023, n. 9071.


Sentenza senza precedenti quella emessa dalla quinta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato il 18 ottobre scorso a conclusione di un lungo iter processuale articolatosi in due gradi di giudizio.

Ad adire il giudice amministrativo è stato il proprietario di una discoteca al quale il SUAP di Valdera aveva rifiutato l'autorizzazione all'apertura di una discoteca, per mancanza del requisito della distanza minima di 500 mt da un'attività di sala giochi già presente nelle immediate vicinanze, come prescritto dal regolamento approvato dal Comune. 

Dopo l'iniziale rigetto da parte del TAR, il ricorso del proprietario della discoteca è stato, invece, accolto dal Consiglio di Stato, che, ai fini della decisione, si è basato esclusivamente sul dato testuale della disposizione Regolamentare che aveva determinato il rigetto dell'istanza.

Ne è derivata una decisione che, per quanto logica in sé, fornisce fondamento giuridico ad una fattispecie paradossale in cui il funzionamento del "distanziometro" è collegato alla precedenza nel tempo dell'apertura, ossia: se ad aprire per prima è l'attività di gioco/scommesse, allora la distanza minima prevista dovrà essere rispettata, ma se, dopo l'apertura della sala giochi, nella stessa zona dovesse insediarsi un'altra attività di intrattenimento, allora non sussisterebbe più nessun obbligo di rispetto della distanza di 500 mt nemmeno per le sale da gioco (a meno che non si voglia affermare che, aperta ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge un'altra attività "sensibile", la sala giochi debba spostarsi, il che, a ben ragionare, sarebbe ancora più paradossale!). 

Nella sentenza si legge, infatti che l'8, comma 4 del Regolamento – che include le discoteche tra i luoghi sensibili – dispone che […] sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, dai quali i centri scommesse e gli spazi per il gioco devono mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve […]": la norma vale, pertanto, ad individuare una condizione ostativa (una distanza non inferiore a 500 metri) perché possa essere autorizzata la nuova apertura di un centro scommesse o di una sala giochi, ma nulla dice in ordine ad altre attività commerciali. Trattandosi di previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale, insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma. Quest'ultima, all'evidenza, contempla esclusivamente una condizione per l'apertura ex novo di "centri scommesse e […] spazi per il gioco", ma non dispone, di converso, analoghi vincoli per potersi autorizzare nuove attività commerciali (o di altra natura) riconducibili alla categoria dei cd. "luoghi sensibili", laddove in situ già legittimamente operino delle sale giochi (o spazi assimilati).

Insomma: dall'eccezionalità al paradosso il salto è breve. 

 

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