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Decreti ingiuntivi: quali sono soggetti a imposta di registro?

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Riferimenti normativi: Art.37 – Art.8 D.P.R.n.131/1986

Focus: Sono soggetti ad imposta di registro tutti i decreti ingiuntivi o solo quelli muniti di formula esecutiva? La Corte di giustizia tributaria di 2°grado del Lazio si è pronunciata sulla questione con la sentenza n.5083/9 del 5/9/2023.

Il caso: Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, contenente istanza di mediazione, una contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo. La ricorrente ha eccepito nel ricorso che il decreto ingiuntivo tassato non era soggetto ad imposta di registro perché non contenente la formula esecutiva; contestava, inoltre, l'errato criterio di tassazione dell'imposta applicata all'atto di riconoscimento del debito. A seguito di diniego dell'istanza di mediazione da parte dell'Ufficio impositore, la contribuente ha depositato il ricorso chiedendo che l'avviso di liquidazione fosse dichiarato nullo e che l'imposta di registro, in relazione alla tassazione dell'atto, fosse applicata in misura fissa o, in via subordinata, con aliquota in misura proporzionale pari all'1%. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di liquidazione. 

L'Ufficio ha impugnato la sentenza con appello per errata interpretazione dei fatti di causa, per violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 8, comma 1, lett. B) della tariffa allegata al D.P.R.n.131 del 1986, e nullità della stessa per motivazione generica. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata relativamente all'aliquota di imposta con cui era stato tassato l'atto di riconoscimento del debito contenuto nel decreto ingiuntivo. La Corte di giustizia tributaria di 2°grado ha affrontato la questione interpretativa della normativa di riferimento in materia. L'art.37 del D.P.R.n.131/1986 prevede l'applicazione dell'imposta di registro agli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili, compresi i decreti ingiuntivi, e l'art. 8, comma 1, lett. B) della Tariffa allegata al D.P.R.n.131/1986, contiene l'elenco analitico degli atti soggetti a registrazione e, quindi, ad imposta, tra cui rientrano i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme. Premesso ciò, il giudice d'appello ha osservato che l'aggettivo "esecutivo" che il legislatore tributario ha abbinato a tutti i decreti ingiuntivi può portare a due interpretazioni della norma astrattamente possibili. Secondo una prima interpretazione il legislatore fa riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente esecutivi, muniti della relativa formula processual/civilistica. Secondo un'altra interpretazione il legislatore tributario ha inteso far riferimento ai decreti ingiuntivi che siano anche solo astrattamente eseguibili, portati ad effetto loro proprio mediante azioni esecutive individuali. Quest'ultima interpretazione è quella che la citata Corte ha ritenuto corretta, ritenendo non condivisibile l'interpretazione delle norme operata dai giudici di prime cure. 

Infatti, il principio generale che scaturisce dall'art. 37 è l'obbligo della registrazione e dell'assolvimento del tributo anche se l'atto, al momento della registrazione, è stato impugnato o è impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato (Cassazione, Ordinanza n. 4327 del 18 febbraio 2021). Ciò comporta che il presupposto dell'imposta di registro è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo (ossia la clausola di provvisoria esecutorietà), senza l'eventuale apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria. Formula esecutiva che è necessaria, invece, per intraprendere in concreto la procedura di esecuzione forzata (Cass., sez. Trib., 24 aprile - 17 settembre 2001, n. 11663). Dunque, ai fini della tassazione non era rilevante che la parte appellata non avesse richiesto la copia esecutiva del decreto, come nel caso di specie. L'imposta di registro, in buona sostanza, colpisce una manifestazione di capacità contributiva (art. 53 Cost.) indipendentemente dalla volontà dell'istante di procedere all'esecuzione del titolo e volersene avvalere. Infine, in merito all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, la citata Corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio che, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il riconoscimento di debito sotteso al decreto ingiuntivo ha natura dichiarativa, ha applicato l'imposta proporzionale nella misura dell'1% ai sensi del succitato art. 3 Tariffa, parte prima (Cass. sent. n. 3379/2020). Per quanto esposto, la Corte di giustizia tributaria di 2°grado del Lazio ha accolto l'appello dell'Ufficio. 

 

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