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Inquadramento normativo: Artt. 1401-1405 c.c.; Art. 32, D.p.r. n. 131/1986
Contratto per persona da nominare: Quando si conclude un contratto, è possibile che una delle parti si riservi di nominare la persona che effettivamente deve acquisire i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Il contratto per persona da nominare e la rappresentanza: Il contratto per persona da nominare si inquadra nell'istituto, di portata più generale, della rappresentanza. Infatti, la sua caratteristica fondamentale sta nel fatto che esso produce effetti, in via alternativa, tra i contraenti originari oppure tra uno di essi e un terzo designato eventualmente dall'altro contraente (Cass. civ., n. 1797/2017).
Dichiarazione di nomina del terzo, termini e forma: Affinché il contratto per persona da nominare produca effetti nei confronti del terzo (soggetto da nominare, appunto), occorre che sia effettuata la dichiarazione di nomina. Questa va comunicata dalla parte che ha stipulato il contratto per persona da nominare all'altro contraente, nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se non è pattuito un termine diverso. Detta dichiarazione e la relativa procura o accettazione del terzo nominato, devono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Ciò, tuttavia, «non va inteso nel senso che dichiarazione e procura o accettazione devono necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione» (Cass., n. 21254/2006, richiamata da Cass. civ., n. 1797/2017).
Effetti dichiarazione di nomina: Se la dichiarazione di nomina viene effettuata in tempo utile e nelle debite forme, gli effetti del contratto si producono con efficacia retroattiva in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo (Cass., n. 1330/1970, richiamata da Cass. civ., n. 1797/2017). Nel caso in cui la dichiarazione di nomina non avviene nel termine previsto, il contratto produce effetti tra le parti originarie. «Da ciò consegue che il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell'eligendo, la quale ha solo l'effetto di far acquistare retroattivamente all'eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni» (Cass., n. 6885/1994, richiamata da Cass. civ., n. 1797/2017).
Qualora con riferimento al contratto in questione, la nomina viene eseguita tardivamente, la tardività, costituendo decadenza della relativa facoltà, non è rilevabile di ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente (Cass., n. 12741/2007, n. 3401/1984, richiamate da Cass. civ., n. 28394/2017).
Contratto per persona da nominare e ipoteche: Qualora venga stipulato un contratto preliminare con riserva di nominare colui che sarà l'effettivo contraente, affinché il nominato possa godere degli effetti prenotativi del preliminare, anche con riferimento alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo intercorrente tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, occorre che «la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nel contratto preliminare e, comunque, entro quello previsto nell'art. 2645 bis c.c., comma 3, non occorrendo altresì che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare» (Cass. civ., n. 1797/2017).
Dichiarazione di nomina e imposta di registro:«La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta [...]». Nel caso in cui la dichiarazione di nomina è tardiva e non conforme alle forme stabilite, l'imposta dovuta è quella stabilita per l'atto cui detta dichiarazione si riferisce. In particolare è stato ritenuto che con riferimento al contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, se detta nomina è tardiva, l'imposta di registro in misura fissa è applicata sia nei confronti dell'originario promittente acquirente che nei confronti del terzo nominato tardivamente. Invece, «l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo a tale contratto il promittente acquirente che ha effettuato, sia pur oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo» (Cass. civ., n. 3176/2018).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.