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Processo civile, ordinanza ingiunzione: gli effetti anticipatori alla luce della recente giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 186 ter c.p.c. 

L'ordinanza di ingiunzione: Fino al momento della precisazione delle conclusioni, la parte può chiedere che venga emessa un'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Si tratta di un provvedimento che ha effetti anticipatori della futura condanna. La facoltà della parte che ha interesse a chiedere tale tipo di ordinanza è esercitabile se:

  • viene fornita prova scritta del diritto;
  • nel caso in cui il diritto abbia ad oggetto i) un credito relativo a somministrazioni di merci o denaro o i) prestazioni di servizi, di tale diritto viene fornita prova anche a mezzo estratti autentici delle scritture contabili.

Ordinanza e provvisoria esecutorietà: L'ordinanza ingiunzione è dichiarata provvisoriamente esecutiva se è fondata su un assegno o una cambiale o vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo e sempre che la controparte non sia rimasta contumace. «La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata […] e deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale». 

Revocabilità dell'ordinanza ingiunzione: «L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili» e, come tale, è inidonea ad assumere contenuto decisorio e a incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale (Cass. S.U., n. 1820/2007, Cass., n. 12623/2006, Cass. S.U., n.7292/2002, richiamate da Cass. civ., n. 23513/2016). Proprio per questa sua natura, è possibile affermare che ove l'ordinanza in questione rechi una pronuncia sulla giurisdizione, non potrà considerarsi come decisione sul merito (Cass. S.U., nn. 26937/2013; 22245/2006, richiamate da. Cass. civ. S.U., n. 19042/2018). «Non vale a mutare la natura del provvedimento il fatto che l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere con l'istanza di ingiunzione, sia stato, da parte del giudice del merito, particolarmente accurato o approfondito. Ciò che rileva è infatti il carattere non decisorio, ma intrinsecamente provvisorio, del provvedimento, il quale assolve alla funzione propria di quelle tutele sommarie che hanno come scopo l'anticipazione satisfattiva della pretesa». Ne consegue che neanche i successivi provvedimenti, pronunciati nel corso del giudizio di merito e incidenti sull'ordinanza ingiunzione, come quelli di revoca o modifica di tale ordinanza, possono a loro volta assumere natura decisoria. Questo è confermato dalla giurisprudenza che ha escluso la «ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui sia revocata l'ordinanza di ingiunzione (Cass., n. 5944/1999, richiamata da Cass. civ., n. 23513/2016), sia disposta la rimessione della causa sul ruolo (Cass., n. 10886/2007, richiamata da Cass. civ., n. 23513/2016), o si provveda in ordine all'istruzione della causa» (Cass., n. 11870/2014, richiamata da Cass. civ., n. 23513/2016). 

Ordinanza ingiunzione e sentenza: L'ordinanza perde efficacia a seguito della pronuncia della sentenza, in virtù dell'effetto di assorbimento che verrà a prodursi in conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea. Ne discende che, una volta emessa la sentenza, l'unico titolo esecutivo sarà costituito proprio dalla sentenza stessa, che sostituendosi in toto all'ordinanza ingiunzione, dovrà contenere una nuova liquidazione dei compensi del difensore dell'attore (Tribunale Ivrea, sentenza 17 febbraio 2016).

Ordinanza ingiunzione e domanda riconvenzionale: Se l'istanza per ottenere l'ordinanza è formulata dal convenuto ed è collegata alla domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo in comparsa di risposta, tale istanza potrà essere accolta se la domanda riconvenzione non è priva di connessione, per titolo e/o oggetto, rispetto alla domanda azionata dall'attrice (Tribunale Bologna, ordinanza del 26 marzo 2015).

Ordinanza ingiunzione e imposta di registro: «In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale [...] rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato, ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o un sub-procedimento e che sia esecutivo[...]» (Cass., nn. 17607/2010; 4803/2011, richiamate da Cass. civ., n. 6481/2019).

 

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