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Consiglio di Stato: illegittimo limitare alle sole ore notturne il gioco lecito.

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"La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 – è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell'orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 t.u.l.p.s.".

E' questo il principio di massima espresso dalla quarta sezione del consiglio di Stato nella sentenza n. 2196 del 6 marzo 2024.

Il collegio di Palazzo spada, dopo aver ritenuto sussistente la legittimazione della Federazione Italiana Tabaccai ad impugnare le ordinanze sindacali che disciplinano gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, indipendentemente dal fatto che agisca a tutela di una sola parte degli iscritti, e dopo avere, altresì, evidenziato che la normativa in materia di gioco d'azzardo rientra nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (e quindi nelle attribuzioni del comune ex art. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ha delineato i limiti per l'esercizio del potere del sindaco in materia.  

 Nel dettaglio, secondo quanto si legge nel provvedimento, sebbene la previsione di una limitazione oraria miri a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l'innegabile dispersione del patrimonio personale, è comunque indispensabile che il perseguimento dei predetti obiettivi avvenga in ossequio al principio di ragionevolezza delle scelte.

Alla luce di tali premesse, il Consiglio di Stato ha ritenuto che concentrare le ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 -, estromettendo di fatto i tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, né titolari di sale da gioco, di svolgere l'attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati, sia da reputarsi sproporzionato, avuto riguardo all'obiettivo preso di mira.

La decisione dell'orario notturno in cui concentrare le giocate, conclude, il provvedimento, è quello che consente il minor controllo della comunità, come palesato dalla circostanza che, per contro, nella maggioranza dei comuni, secondo l'id quoad plerunque accidit, si sceglie l'orario diurno per concentrare le giocate.

 

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