Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

DIRITTO AL COMPENSO ANCHE SE L’AVVOCATO SI LIMITA A RIPORTARSI AGLI ATTI.

istockphoto-1346156711-612x612

In tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata, la natura dell'attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell'attività svolta, incidono sul quantum del compenso del difensore, ma non sull'an. 


A dirlo è la Corte di Cassazione in un'ordinanza del 13 giugno scorso (la numero 16748/2023) emessa all'esito di un procedimento scaturito dalla domanda proposta ex art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, da un avvocato, per il pagamento delle proprie competenze professionali.

Dopo essersi vista rigettare la richiesta dal giudice del merito, il quale aveva ritenuto che l'avvocato non avesse diritto ad alcun compenso, poiché aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia, ossia per evitare che il collega comparisse in giudizio come difensore di sé stesso, la parte attrice era ricorsa in Cassazione, ritenendo la sentenza del tribunale affetta da motivazione apparente e contradittoria, dal momento che il giudice, pur avendo accertato lo svolgimento effettivo dell'attività difensiva, aveva omesso di liquidare il compenso per l'attività svolta. 

 I giudici della Cassazione, hanno condiviso la tesi della parte ricorrente, ravvisando nella sentenza impugnata la prospettata contraddittorietà logica tra l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività difensiva (premessa) e l'omessa liquidazione del compenso per tale attività (conclusione).

Secondo i giudici di legittimità, il diritto al compenso nasce per il solo fatto che il difensore sia presente all'udienza, restando irrilevante che la sua partecipazione sia stata solo formale, per essersi limitato a riportarsi alla linea difensiva elaborata dal collega.

Tale ultima circostanza, infatti, conclude la Suprema Corte, assume rilevanza solo ai fini della quantificazione del compenso, così come previsto dal D.M. 55/2014. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Revisione delle tabelle millesimali
100.000 euro dall’Irfis

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito