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Dimissioni da consigliere, efficaci se presentate a segretario, Consiglio tenuto a procedere

È illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio comunale dichiara l´inefficacia delle dimissioni presentate da alcuni Consiglieri comunali direttamente nelle mani del Segretario comunale invece che ad esso Consiglio comunale, atteso che l´esigenza di assicurare che le dimissioni siano assistite da particolari cautele, anche di ordine formale, non deve travalicare il generale canone di proporzionalità (art. 38, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. Enti locali).
Lo ha stabilito il T.A.R. Campania, Sede di Salerno, Sezione I, con sentenza 26/10/2016, n. 2346.
La questione
Con proprio ricorso, la prima dei non eletti di una lista partecipante alle ultime consultazioni del Comune di Pontecagnano, segnalava come in data 31.08.2016 il consigliere comunale A.V., della stessa lista, avesse rassegnato le proprie dimissioni, rendendo vacante il relativo seggio nel Consiglio Comunale, ma che il Consiglio Comunale, convocato in data 13.09.2016 per procedere alla surroga del consigliere dimissionario, ex art. 38 comma 8 D.Lgs. n. 267 del 2000, con conseguente sostituzione dello stesso con la ricorrente, prima dei non eletti, nella stessa lista, con delibera n. 35, aveva deliberato tuttavia di non procedere a prenderne atto.
La ricorrente impugnava tale decisione evidenziando, in particolare, la natura vincolata della deliberazione consiliare omessa, che non poteva essere rifiutata, invocando le circostanze della presentazione delle dimissioni, da parte del consigliere in questione, al Sindaco e al Segretario comunale, anziché al Consiglio, la tardiva comunicazione delle stesse agli altri consiglieri; la loro redazione a mano e su carta semplice, onde sarebbe stato impossibile decifrare la firma e il numero di protocollo.
Il Comune di Pontecagnano Faiano chiedeva che il Tribunale adottasse "i provvedimenti più opportuni a tutela dell´interesse pubblico".
La decisione
Il Tar, con la decisione in commento, ha accolto il ricorso.
Il Collegio ha prima di tutto rilevato che, ai sensi dell´art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell´ente nell´ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d´atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l´ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell´articolo 141".
In giurisprudenza, ha proseguito il Collegio, si è sottolineata la natura obbligatoria della deliberazione di surroga del consigliere dimissionario (nel caso di dimissioni individuali): "In caso di dimissioni di consiglieri comunali, la circostanza che il termine di dieci giorni previsto dall´art. 38 comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non ha natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio, non significa che l´adozione di quell´atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario" (T. A. R. L´Aquila (Abruzzo), 30/07/2005, n. 667).
Pertanto, ha concluso, da quanto precede discende, oltre che la natura vincolata della determinazione surrogatoria - in favore del primo dei non eletti della stessa lista, cui appartiene il dimissionario (in assenza ovviamente di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del subentrante, "da contestare al medesimo con le modalità previste dalla legge", "l´irrilevanza della prima motivazione - o pseudo tale - posta a sostegno della deliberazione gravata, vale a dire il mancato rispetto, nella specie, del termine di dieci giorni dalle dimissioni, che non poteva quindi, in alcun modo, giustificare l´omissione della surroga in oggetto".
Quanto all´ulteriore motivazione della mancata sostituzione del consigliere dimissionario con la prima dei non eletti, vale a dire la circostanza che le dimissioni in parola fossero state indirizzate al Sindaco e al Segretario comunale di Pontecagnano, anziché al Consiglio Comunale (Consiglio, in effetti, che anche l´art. 20 dello Statuto dell´ente individua quale destinatario dell´atto in questione), il Collegio ne ha rilevato il carattere palesemente non dirimente: tanto, sia in virtù della regola generale del raggiungimento dello scopo, essendo le stesse dimissioni comunque pervenute al Consiglio, sia pur da parte, evidentemente, del segretario comunale o del sindaco, cui erano state rivolte, tanto da aversi regolarmente la convocazione dell´assemblea consiliare, al fine di pervenire all´adozione della deliberazione di cui si tratta; sia in conformità all´indirizzo preferibile della giurisprudenza, secondo cui "È illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio comunale dichiara l´inefficacia delle dimissioni presentate da alcuni Consiglieri comunali direttamente nelle mani del Segretario comunale invece che ad esso Consiglio comunale, atteso che l´esigenza di assicurare che le dimissioni siano assistite da particolari cautele, anche di ordine formale, non deve travalicare il generale canone di proporzionalità" (T. A. R. Torino (Piemonte), Sez. II, 12/12/2013, n. 1336).
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso, numero di registro generale 1594 del 2016, proposto da:

E.M., rappresentata e difesa dagli Avv. Lorenzo Lentini C. F. (...) e Marcello Fortunato C. F. (...), con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;

contro

Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall´Avv. Maria Napoliello C. F. (...), con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d´Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

V.A., non costituito in giudizio;

e con l´intervento di

ad opponendum:

A.A., S.F. e L.P., rappresentati e difesi dall´Avv. Marcello Giuseppe Feola C. F. (...), con domicilio eletto, in Salerno, alla via G. V. Quaranta, 5;

per l´annullamento

A) della delibera del Consiglio Comunale di Pontecagnano, n. 35 del 13.09.2016, con la quale s´è disposto di non procedere alla surroga del consigliere A.V., dimissionario, con la ricorrente, prima dei non eletti nella lista "Popolo Democratico";

B) d´eventuali pareri e dichiarazioni, allegati alla delibera, sub A);

C) ove occorra, di tutti gli eventuali atti istruttori, non conosciuti;

D) di tutti gli atti presupposti, anche istruttori, non conosciuti, ivi compresi eventuali atti di accertamento dell´U. T. C., connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;

Visto l´atto d´intervento "ad opponendum";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell´art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che la ricorrente, prima dei non eletti della lista "Popolo Democratico" nelle ultime consultazioni del Comune di Pontecagnano Faiano (26 - 27 maggio 2016), segnalava come in data 31.08.2016 il consigliere comunale A.V., della stessa lista, avesse rassegnato le proprie dimissioni, rendendo vacante il relativo seggio nel Consiglio Comunale;

Rilevato che il Consiglio Comunale, convocato in data 13.09.2016 per procedere alla surroga del consigliere dimissionario, ex art. 38 comma 8 D.Lgs. n. 267 del 2000, con conseguente sostituzione dello stesso con la ricorrente, prima dei non eletti, nella stessa lista, con delibera n. 35 deliberava tuttavia di non procedere a tanto;

Rilevato che, avverso tale decisione, la ricorrente articolava censure di violazione del citato art. 38 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e d´eccesso di potere, sotto i profili del difetto assoluto del presupposto e della motivazione, dell´arbitrarietà, dello sviamento e della manifesta ingiustizia; evidenziando, in particolare, la natura vincolata della deliberazione consiliare omessa, che non poteva essere rifiutata, invocando le circostanze (emergenti, tra l´altro, soltanto dal resoconto stenografico della seduta) della presentazione delle dimissioni, da parte del consigliere Vecchione, al Sindaco e al Segretario comunale, anziché al Consiglio; della tardiva comunicazione delle stesse agli altri consiglieri (solo in data 7.09.2016, nel corso della riunione della conferenza dei capigruppo); della loro redazione a mano e su carta semplice, onde sarebbe stato impossibile decifrare la firma e il numero di protocollo, e, infine, che i consiglieri del Partito Democratico, in data 12.09.2016, avrebbero chiesto, invano, chiarimenti all´Ufficio Protocollo, circa le modalità della presentazione delle dimissioni in oggetto (su ognuna di tali circostanze, la ricorrente formulava considerazioni difensive, rappresentando la loro irrilevanza);

Rilevato che si costituiva in giudizio il Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo che il Tribunale adottasse "i provvedimenti più opportuni a tutela dell´interesse pubblico";

Rilevato che intervenivano in giudizio, ad opponendum, i consiglieri comunali Anastasio, Smarra e Lamberti, i quali avevano partecipato alla seduta del C. C. del 13.09.2016, esprimendo voto contrario alla surrogazione del consigliere dimissionario con la ricorrente, i quali esprimevano le ragioni, per le quali avevano adottato tale posizione;

Rilevato che, all´udienza in camera di consiglio del 25 ottobre 2016, il ricorso era trattenuto in decisione, circa la cautela domandata dalla ricorrente,

Rilevato che lo stesso ricorso, a seguito d´interpello, può essere deciso con sentenza breve, perché è evidentemente fondato;

Rilevato, nello specifico, e anzitutto, che le ragioni, che hanno determinato il C. C. di Pontecagnano Faiano all´adozione della censurata deliberazione, di non procedere alla surroga del consigliere dimissionario con la ricorrente, non sono state espresse nel testo della deliberazione medesima, ma sono state affidate, in maniera irrituale, al resoconto stenografico degli interventi degli otto consiglieri, presenti alla seduta (rectius: degli interventi dei consiglieri Anastasio e Lanzara, quest´ultimo per sé e altri quattro consiglieri);

Ritenuto, peraltro, di poter prescindere da tale dato formale, e di scendere, pertanto, all´analisi del merito delle giustificazioni (in tale resoconto stenografico - allegato "A") addotte, in quanto espressamente elevate a "motivazioni" della delibera in oggetto, giusta quanto emerge dal relativo verbale;

Rilevato che da tale resoconto stenografico emergono le seguenti ragioni, asseritamente ostative all´adozione della delibera surrogatoria de qua:

intervento del consigliere Anastasio: le dimissioni non erano "idonee"; la convocazione del Consiglio non aveva rispettato il termine di dieci giorni dalle dimissioni, di cui all´art. 38 comma 8 T. U. 267/2000;

intervento del consigliere Lanzara (per sé e per i consiglieri Fiore, Sica Gerarda, Ligurso e Fusco): le dimissioni non erano state indirizzate ai consiglieri comunali e al presidente del Consiglio, ma al sindaco e al segretario comunale; i consiglieri comunali ne erano venuti a conoscenza solo in data 7.09.2016, in occasione della conferenza dei capigruppo; le dimissioni erano scritte a mano e su carta semplice, ed era difficile riconoscere la firma apposta e il numero di protocollo attribuito dal Comune, anch´esso scritto a mano e, quindi, privo del talloncino "rinveniente da procedura elettronica", già in uso presso l´ente; non v´era stata alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata (dai suddetti consiglieri) in data 12.09.2016; la convocazione del Consiglio non era seguita, nel termine di dieci giorni dalle dimissioni; la conclusione era che "lo scadenzarsi dei tempi, la forma delle dimissioni, la stranezza del protocollo, la mancata comunicazione ai consiglieri comunali per oltre otto giorni lasciano presagire vani tentativi (di) trovare soluzioni giuridiche "alternative" al fine di garantire gli interessi di alcuni";

Rilevato che, ai sensi dell´art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell´ente nell´ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d´atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l´ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell´articolo 141";

Rilevato che, in giurisprudenza, s´è sottolineata la natura obbligatoria della deliberazione di surroga del consigliere dimissionario (nel caso di dimissioni individuali): "In caso di dimissioni di consiglieri comunali, la circostanza che il termine di dieci giorni previsto dall´art. 38 comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non ha natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio, non significa che l´adozione di quell´atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario" (T. A. R. L´Aquila (Abruzzo), 30/07/2005, n. 667):

Rilevato che dalla massima che precede discende, oltre che la natura vincolata della determinazione surrogatoria - in favore del primo dei non eletti della stessa lista, cui appartiene il dimissionario (in assenza ovviamente di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del subentrante, "da contestare al medesimo con le modalità previste dalla legge" - cfr. la nota della Direzione Centrale per le Autonomie Locali del Ministero dell´Interno, allegata sub 7) alla costituzione del Comune di Pontecagnano Faiano), l´irrilevanza della prima motivazione - o pseudo tale - posta a sostegno della deliberazione gravata, vale a dire il mancato rispetto, nella specie, del termine di dieci giorni dalle dimissioni, che non poteva quindi, in alcun modo, giustificare l´omissione della surroga in oggetto;

Rilevato, quanto all´ulteriore motivazione della mancata sostituzione del consigliere dimissionario con la prima dei non eletti, vale a dire la circostanza che le dimissioni in parola siano state indirizzate al Sindaco e al Segretario comunale di Pontecagnano, anziché al Consiglio Comunale (Consiglio, in effetti, che anche l´art. 20 dello Statuto dell´ente individua quale destinatario dell´atto in questione), il Collegio ne rileva il carattere palesemente non dirimente: tanto, sia in virtù della regola generale del raggiungimento dello scopo, essendo le stesse dimissioni comunque pervenute al Consiglio, sia pur da parte, evidentemente, del segretario comunale o del sindaco, cui erano state rivolte, tanto da aversi regolarmente la convocazione dell´assemblea consiliare, al fine di pervenire all´adozione della deliberazione di cui si tratta; sia in conformità all´indirizzo preferibile della giurisprudenza, espresso nella massima che segue: "È illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio comunale dichiara l´inefficacia delle dimissioni presentate da alcuni Consiglieri comunali direttamente nelle mani del Segretario comunale invece che ad esso Consiglio comunale, atteso che l´esigenza di assicurare che le dimissioni siano assistite da particolari cautele, anche di ordine formale, non deve travalicare il generale canone di proporzionalità" (T. A. R. Torino (Piemonte), Sez. II, 12/12/2013, n. 1336), a nulla rilevando evidentemente, per la natura d´affermazione di principio, propria di tale decisione, la circostanza che, in quel caso, le dimissioni fossero state presentate non da uno soltanto, ma da più consiglieri;

Rilevato, altresì, che del tutto anodino si palesa l´ulteriore argomento, pure addotto quale presupposto dell´impugnata deliberazione, secondo il quale i consiglieri comunali erano venuti a conoscenza delle dimissioni, soltanto in data 7.09.2016, in occasione della conferenza dei capigruppo consiliari: si tratta di una circostanza destinata, senz´altro, ad essere assorbita dalla vincolatività della stessa delibera, la quale - proprio per il suo carattere necessitato - non richiede alcun particolare approfondimento istruttorio da parte dei (e, di conseguenza, la concessione d´un adeguato spatium deliberandi ai) componenti dell´organo assembleare;

Rilevato, quanto alle circostanze, secondo cui le dimissioni erano scritte a mano e su carta semplice, che era difficile riconoscere la firma apposta e il numero di protocollo attribuito dal Comune, anch´esso scritto a mano e, quindi, privo del talloncino "rinveniente da procedura elettronica", già in uso presso l´ente, che le stesse sono, tutte, palesemente irrilevanti; se l´intento dei consiglieri comunali, che hanno respinto la delibera di surroga, era nel senso di porre in dubbio l´autenticità dell´atto di dimissioni, presentato dal consigliere comunale A.V., essi avrebbero dovuto esplicitare tale loro dubbio nelle forme, all´uopo previste dall´ordinamento, e segnatamente, atteso il rilievo penale d´una eventuale falsità di tale atto, avrebbero dovuto presentare denunzia, al riguardo, all´A. G. o ad altra autorità, che a questa avesse obbligo di riferirne: il che, stando agli atti a disposizione del Collegio, non è avvenuto;

Rilevato, oltre tutto, che dalla lettura delle dimissioni in questioni, presenti in copia nel fascicolo processuale, le stesse appaiono - pur nella loro redazione a mano, piuttosto che con sistemi di videoscrittura - agevolmente leggibili e comprensibili, così come leggibile appare la firma - sigla, apposta dal Vecchione in calce alle stesse; lo stesso dicasi del timbro del protocollo del Comune di Pontecagnano, recante il numero di protocollo (28268) assegnato, la data (31.08.2016) e la sigla, evidentemente apposta dall´impiegato addetto; orbene, a fronte dell´evidenza di tali adempimenti formali, per di più convergenti con i dati emergenti dalla "ricevuta di registrazione del protocollo", esibita in giudizio dagli intervenienti ad opponendum, le giustificazioni sopra addotte, come pure quella che la ricevuta sarebbe manuale e non elettronica, risultano francamente inconsistenti (cosa, poi, s´intenda per "carta semplice" è francamente incomprensibile, a meno di non voler stigmatizzare il mancato uso della carta da bollo, chiaramente nella specie non prescritto);

Rilevato, per di più, che se - secondo la nuova versione di tali giustificazioni, passata per il prisma della memoria difensiva degli stessi intervenienti ad opponendum - con tali espressioni i consiglieri presenti avessero voluto effettivamente lamentarsi della circostanza che il pubblico ufficiale che aveva recepito le dimissioni non aveva attestato che le stesse erano state presentate "personalmente" dal consigliere Vecchione (ma dalla lettura del resoconto stenografico della seduta, in ogni caso, tanto non risulta), osserva il Tribunale che la ricevuta di registrazione del protocollo comunale, di cui sopra, esibita dagli stessi intervenienti, al n. 28268 attesta la presentazione, da parte del "mittente" V.A., in data 31.08.2016, alle ore 13.59, dell´atto denominato "dimissioni da consigliere comunale": quindi tale ricevuta attesta che le stesse sono state presentate effettivamente dal consigliere Vecchione, posto che il termine "mittente", ivi adoperato, con carattere di evidente serialità (risulta, infatti, stampato in default) non è affatto idoneo a provare che le stesse dimissioni, anziché essere state presentate di persona, siano state fatte pervenire, al protocollo, con altri mezzi;

Rilevato, in definitiva, che dalle evidenze documentali, presenti agli atti, non emergono elementi probatori decisivi, per poter ritenere, come adombrato dagli stessi intervenienti ad opponendum, che le stesse dimissioni non siano state "presentate personalmente (dal consigliere dimissionario) ed assunte immediatamente al protocollo dell´ente nell´ordine temporale di presentazione";

Rilevato che tali considerazioni rendono del tutto accademico l´argomento, pure speso dai consiglieri comunali presenti alla seduta del 13.09.2016, concernente la mancata risposta, da parte dell´Ufficio Protocollo, alla richiesta di chiarimenti, proveniente da parte degli stessi consiglieri;

Rilevato, più in generale, che la surroga di cui si tratta non può essere omessa, o anche soltanto differita, sulla base di considerazioni metagiuridiche, oltre che perplesse, come quelle, debitamente resocontate, secondo cui: "Lo scadenzarsi dei tempi, la forma delle dimissioni, la stranezza del protocollo, la mancata comunicazione ai consiglieri comunali per oltre otto giorni lasciano presagire vani tentativi (di) trovare soluzioni giuridiche "alternative" al fine di garantire gli interessi di alcuni";

Ritenuto, in conclusione, che la deliberazione consiliare impugnata si presenta illegittima, perché non sorretta da adeguata motivazione, e ciò sia sotto il profilo formale (per non essere stata recepita, la parte motiva, all´interno del testo, verbalizzato, della deliberazione consiliare), sia, in ogni caso, sotto il profilo sostanziale, per l´inconsistenza, l´irrilevanza e la mancata prova delle circostante fattuali, poste a base degli argomenti, pure addotti a giustificazione della decisione di non procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario con la ricorrente, E.M. (attesa l´inesistenza, da quest´ultima tempestivamente dichiarata, di cause d´ineleggibilità ovvero d´incompatibilità rispetto alla carica);

Rilevato che il contenuto conformativo della presente sentenza non potrà non esprimersi nella necessità dell´immediata (ri)convocazione del Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano, onde procedere all´adozione dell´incombente - surroga di consigliere dimissionario - sinora indebitamente omesso;

Rilevato che l´innegabile peculiarità della specie, sotto il profilo fattuale, induce peraltro il Collegio a preferire la soluzione dell´integrale compensazione, tra tutte le parti, ivi compresi gli intervenienti ad opponendum, delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l´accoglie, e per l´effetto annulla la deliberazione consiliare impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016, con l´intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

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